Sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale del 12 aprile, è stato pubblicato il decreto 23 marzo 2018 del MEF che approva, oltre a 3 territorialità specifiche, i primi 69 Indici sintetici di affidabilità fiscale: 29 riguardanti il commercio, 8 relativi alle professioni, 17 per l’area dei servizi e 15 per il comparto manifatturiero.
Gli Isa – ricorda la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate - entreranno in vigore dal periodo d’imposta 2018, così come previsto al comma 931 dell’articolo 1 della legge 205/2017 che “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”, ha spostato di un anno l’operatività dei nuovi Indici di affidabilità fiscale.
Sulla base di quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017, contestualmente all’applicazione degli Isa, cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative e regolamentari relative all’elaborazione e all’applicazione dei parametri e degli studi di settore.
Quindi, per l’annualità di imposta 2018 gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo saranno interessati solo dagli Isa e non più dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
Il decreto 23 marzo 2018 prevede che l’indice applicabile al caso concreto sia da individuare in base all’attività prevalente, intesa come quella dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
Quindi, nel caso di esercizio di più attività d’impresa, ovvero di più attività professionali, per attività prevalente si intende l’insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del medesimo periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.
Il Dm prevede, in merito, delle deroghe/specificità applicative ai principi sopra enunciati, per alcuni indici.