Fisco

In Gazzetta il decreto fiscale convertito in legge

La legge di conversione n. 136/2018 è in vigore dal 19 dicembre. Il punto sulle misure

mercoledì 19 dicembre 2018 - Redazione Build News

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È in vigore da oggi 19 dicembre la legge 17 dicembre 2018, n. 136 di conversione del decreto fiscale - decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

La nuova legge n. 136/2018 – IN ALLEGATO - è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 18-12-2018.

Fisco Oggi (la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate) ha pubblicato una sintesi delle modifiche apportate al provvedimento dalla Camera e dal Senato.

Interpello sui nuovi investimenti

Passa da 30 a 20 milioni di euro la soglia di investimenti che consente alle imprese di presentare la specifica istanza di interpello prevista dal decreto legislativo internazionalizzazione (cfr articolo 2, Dlgs 147/2015).

Definizione agevolata dei Pvc

Per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, le novità riguardano i termini e la determinazione delle rate degli importi dovuti per la regolarizzazione. In particolare, si stabilisce che le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali (da calcolare dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata).

Reverse charge

Viene prorogata al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) per alcune specifiche operazioni (tra le altre, cessioni di telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, console da gioco, tablet pc e laptop).

A tal proposito, quindi, viene modificato l’articolo 17, ottavo comma, Dpr 633/1972 (che nella sua formulazione previgente disponeva che per queste operazioni il reverse charge si applicasse fino al 31 dicembre 2018).

Rottamazione-ter

Per quanto riguarda la nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione-ter), le novità riguardano:

- le modalità di pagamento rateale

- gli effetti della definizione agevolata sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc)

- le conseguenze del tardivo versamento.

Pagamento rateale

Rimane ferma la possibilità di pagare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

In alternativa, è possibile dilazionare il pagamento: il numero massimo delle rate viene elevato da 10 a 18, la prima e la seconda delle quali (ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) devono essere versate, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le restanti rate, invece, devono essere di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.

Rilascio del Durc

Si consente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla disciplina vigente per il rilascio del documento.

Conseguenze del tardivo versamento

In caso di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non scatta l’inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le modifiche introdotte nel corso dell’iter di conversione riguardano i seguenti aspetti:

- percentuale del valore delle controversie da pagare per la definizione

- definizione delle controversie per le quali il ricorso sia pendente nel primo grado di giudizio

- definizione delle controversie pendenti in Cassazione

- ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate

- definizione agevolata ed enti territoriali.

Percentuale del valore delle controversie

In linea generale, il decreto prevede che le liti tributarie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

In deroga alla regola generale, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate (nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto), le liti possono essere definite con il pagamento:

- del 40% del valore della controversia (in luogo della metà, come previsto dal testo originario del decreto), in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado

- del 15% del valore (in luogo di 1/5), in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Ricorso pendente in primo grado

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del suo valore.

Controversie pendenti in Cassazione

Le controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del loro valore.

Accoglimento parziale del ricorso e soccombenza ripartita

Nuove disposizioni sono state introdotte per le ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate. In questi casi, infatti, è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta prevista per la definizione agevolata.

Definizione agevolata ed enti territoriali

Si riconosce agli enti territoriali la facoltà di applicare le norme sulla definizione agevolata anche alle controversie tributarie che coinvolgono i loro enti strumentali.

Definizione agevolata e sport dilettantistico

Per quanto riguarda le società e le associazioni sportive dilettantistiche è stata soppressa la disposizione contenuta nella versione originaria del decreto legge, secondo la quale tali enti potevano avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (la disciplina relativa a quest’ultima, infatti, è stata eliminata in sede di conversione del decreto).

Invece, viene confermata la possibilità di avvalersi, con alcune specificità, della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti.

Irregolarità formali

L’articolo 9 del decreto è stato completamente sostituito nel corso dell’iter parlamentare di conversione. Nella versione originaria, prevedeva la “dichiarazione integrativa speciale”; tale disciplina è stata completamente eliminata.

Il nuovo articolo 9 è dedicato alla sanatoria delle irregolarità formali. In particolare, si prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Il pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti e con la rimozione delle irregolarità o delle omissioni.

 La regolarizzazione non può essere utilizzata:

- per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure (procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater del Dl 167/1990)

- per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero

- per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Viene altresì previsto che, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione ordinariamente previsti (cinque anni) sono prorogati di due anni.

Infine, l’articolo 9 riconosce, a specifiche condizioni, la priorità nei rimborsi ai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici che si avvalgono di un sistema informatizzato di controllo dei prodotti stessi.

 Fatturazione elettronica

Tra coloro che sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica vengono incluse anche le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario disciplinato dalla legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

Si prevede che, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile, le deroghe alla disciplina della fatturazione elettronica previste dal decreto legge (non applicabilità delle sanzioni per il primo semestre del 2019 o, a seconda dei casi, riduzione dell’80%) si applicano fino al 30 settembre 2019.

Per il 2019, i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (medici, farmacisti, veterinari eccetera) sono esonerati, con riferimento alle informazioni già trasmesse, dall’obbligo di emettere fattura elettronica.

Si affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche, tramite il Sistema di interscambio, da parte dei soggetti Iva che offrono servizi di pubblica utilità (ad esempio, telecomunicazioni e dei gestione dei rifiuti solidi urbani), i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta.

In materia di semplificazioni amministrative e contabili collegate all’introduzione della fatturazione elettronica, si prevede che a partire dalle operazioni Iva 2020, nell’ambito di un programma di assistenza on line (basato sui dati delle operazioni acquisiti con le e-fatture e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, in un’apposita area riservata del sito proprio internet, dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:

- registro delle fatture emesse

- registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati

- liquidazione periodica Iva

- dichiarazione annuale Iva.

Per i soggetti Iva che convalidano, ovvero integrano nel dettaglio, i dati proposti nelle bozze dei documenti, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

Infine si attribuisce a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione delle cause che possono consentire alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche, nonché le modalità tecniche attraverso le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Archivio dei rapporti finanziari

Allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale, si modificano le disposizioni in materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari. In particolare:

- si stabilisce un termine di conservazione dei dati di dieci anni

  • si consente l’accesso ai dati alla Guardia di finanza, nonché, per la valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale, al Dipartimento delle finanze.

Attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni

Si prevede che nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza predispongono piani di intervento annuali coordinati. In particolare, i piani devono essere realizzati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine.

Scambio automatico di informazioni

L’Agenzia delle entrate deve comunicare, su richiesta, alla Guardia di finanza (Gdf) per l’esecuzione delle attività di controllo o per finalità di analisi del rischio di evasione, le informazioni riguardanti la rendicontazione Paese per Paese delle imprese internazionali, nonché quelle ricevute nell’ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali. A tal fine, Agenzia e Gdf stipulano un’apposita convenzione.

Provvedimenti cautelari per violazioni tributarie

Viene semplificata la procedura di avvio dei provvedimenti cautelari amministrativi per le violazioni tributarie.

Per rafforzare le misure a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze per l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore (e dei soggetti obbligati in solido) possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dandone tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima esamina l’istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della Commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Nel 2019 e nel 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta (max 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento), per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Viene estesa al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti. In base a tale deroga, la tenuta di questi registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Si dispone (a partire dal 1° gennaio 2020) il mantenimento dell’obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata. Si stabilisce, inoltre, che l’obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

Gruppo Iva e regime dell’adempimento collaborativo

In caso di adesione al regime dell’adempimento collaborativo da parte di uno dei soggetti che abbia costituito il gruppo Iva esercitando la relativa opzione, il regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo. L’estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo Iva venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime.

Gruppo Iva e gruppi bancari cooperativi

Il decreto ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva ai gruppi bancari cooperativi. Nel corso dell’iter di conversione è stato stabilito che la dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata da parte dei partecipanti a un gruppo bancario cooperativo, previa sottoscrizione del contratto di coesione, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.

Modifiche al Codice del Terzo settore

In sede di conversione, sono stata introdotte diverse modifiche al Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore). Tra le altre, si segnalano le seguenti:

- le attività di interesse generale (incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l’Ue, le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale) si considerano di natura non commerciale, qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi

- la detrazione del 35% prevista dall’articolo 83 per le erogazioni liberali a favore di organizzazioni di volontariato non è più limitata alle sole elargizioni di denaro.

Misure per il rilancio di Campione d’Italia

Viene modificato in più punti l’articolo 188-bis del Tuir, che disciplina il regime fiscale delle persone fisiche e delle società operanti nel comune di Campione d’Italia.

Imposta sui trasferimenti di denaro all’estero

A partire dal 1° gennaio 2019 viene istituita un’imposta sui trasferimenti di denaro, a esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso paesi non appartenenti all’Unione europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (money transfer). L’imposta è dovuta in misura pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro.

Leggi anche: “Il decreto fiscale è legge: riepilogo delle novità

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