Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 161 del 12 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto 27 giugno 2016 (del ministro dell'Economia e Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico) in materia di “Compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”.
In vigore a partire dallo stesso giorno della sua pubblicazione in G.U., il provvedimento stabilisce che le disposizioni previste dal decreto del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2016, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2015.
I crediti delle imprese e dei professionisti devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012.
LA SOMMA ISCRITTA A RUOLO DEVE ESSERE INFERIORE O PARI AL CREDITO VANTATO. Ai fini della compensazione, la somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato. La compensazione può essere effettuata, a richiesta del creditore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28-quater del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.
Le modalità per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2012.
Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, restano ferme le modalità previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo 9, comma 02, del decreto legge n. 35/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013).
POSSIBILITÀ DELLA RISCOSSIONE COATTIVA. Una volta ottenuta la certificazione, il titolare del credito la presenta all'agente competente della riscossione. L'agente, in base al ruolo emesso, può procedere alla riscossione coattiva qualora l'ente (Regione, ente del Servizio sanitario nazionale, ente locale) non gli versa, entro 60 giorni dal termine indicato, l'importo certificato.