Nella Gazzetta Ufficiale n.231 di ieri è stato pubblicato il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata”.
In vigore da oggi 5 ottobre e inviato alle Camere per la conversione in legge, il provvedimento – IN ALLEGATO - è composto da 40 articoli. Segnaliamo in particolare l'articolo 25 (“Sanzioni in materia di subappalti illeciti”) e l'art. 26 (“Monitoraggio dei cantieri”).
SANZIONI INASPRITE IN CASO DI SUBAPPALTI ILLECITI. L'art. 25 inasprisce le sanzioni per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto: “All'articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»;
b) al secondo periodo, le parole «dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».”
“L’intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato in parola e, secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture”, spiega la relazione tecnica.
OBBLIGO DI COMUNICARE ANCHE AL PREFETTO LA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DEI CANTIERI. L'art. 26 impone di comunicare anche al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell’ambito della provincia, al fine di potenziare la rete di prevenzione antimafia sul territorio e garantire una maggiore circolarità delle informazioni per un più puntuale monitoraggio dei cantieri: “All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonche' al prefetto».”