Entrerà in vigore il prossimo 7 settembre la Legge 9 agosto 2017, n. 128 recante “Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.”
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.196 del 23 agosto 2017, la Legge - IN ALLEGATO - ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, le seguenti linee:
a) Sulmona-Castel di Sangro;
b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
d) Sacile-Gemona;
e) Palazzolo-Paratico;
f) Castel di Sangro-Carpinone;
g) Ceva-Ormea;
h) Mandas-Arbatax;
i) Isili-Sorgono;
l) Sassari-Palau Marina;
m) Macomer-Bosa;
n) Alcantara-Randazzo;
o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;
q) Noto-Pachino;
r) Asciano-Monte Antico;
s) Civitavecchia-Capranica-Orte;
t) Fano-Urbino.