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In Gazzetta la legge di conversione del Decreto Riaperture

Nella Legge 17 giugno 2021, n. 87 disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta, e misure urgenti per il rilancio di infrastrutture

martedì 22 giugno 2021 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta ufficiale n.146 del 21 giugno è pubblicata la legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del Decreto Riaperture - decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.».

Questa legge – IN ALLEGATO - è entrata in vigore oggi 22 giugno 2021.

Tra le misure contenute nel provvedimento, segnaliamo quelle contenute agli articoli 11 duodecies e 11 quinquiesdecies:

Art. 11 duodecies

Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta

1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attivita' turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini gia' scaduti.

Art. 11 quinquiesdecies

Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti ».

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