Fisco

In Gazzetta la legge di conversione del decreto sicurezza. Novità su subappalti e cantieri

La nuova legge 1º dicembre 2018, n. 132 è vigente dal 3 dicembre

martedì 4 dicembre 2018 - Redazione Build News

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È in vigore da ieri 3 dicembre 2018 la legge di conversione (legge 1º dicembre 2018, n. 132) del “decreto sicurezza e immigrazione” - decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.».

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3-12-2018, questa legge introduce tra le novità l'inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso a meccanismi di subappalto illeciti (articolo 25) e l'inclusione del prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori pubblici in alcuni cantieri temporanei o mobili (articolo 26).

SUBAPPALTI ILLECITI. L'articolo 25 modifica il comma 1 dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Il dossier parlamentare spiega che “la disposizione, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, puniva con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la P.A., concede, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente (primo periodo del comma 1 dell'articolo 21). L'articolo prevedeva inoltre l'applicazione della pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo (secondo periodo del comma 1 dell'articolo 21)”.

Il comma unico dell'articolo 25 della “legge sicurezza” trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto.

MONITORAGGIO DEI CANTIERI. Per quanto riguarda l'obbligo di notifica preliminare anche al prefetto dell'apertura di cantieri, introdotto dall'articolo 26, esso non si applicherà agli interventi privati ma solo ai lavori pubblici.

L'articolo novella l'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale articolo 99 ricade nel Capo I del Titolo IV, dedicato alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La norma finora vigente prevede, per alcuni di essi, una notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, inviata all'azienda unità sanitaria locale e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti, da parte del committente o del responsabile dei lavori.

La novella prevede che la notifica debba essere inviata anche al prefetto territorialmente competente.

L'obbligo di notifica si applica a: cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (fattispecie di cui all'articolo 90, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni); cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

I contenuti della notifica sono fissati dall'Allegato XII del citato decreto legislativo n. 81. Nella nozione di "cantiere temporaneo o mobile" rientrano tutti i luoghi in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile compresi nell'Allegato X, e successive modificazioni, del medesimo decreto legislativo.

In allegato la nuova legge

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