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In Gazzetta la legge di delegazione europea 2015: tutte le novità

Prevista la delega al Governo per l’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Novità anche su rinnovabili e limitazione delle emissioni degli inquinanti

venerdì 2 settembre 2016 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.204 del 1 settembre 2016, è stata pubblicata la Legge 12 agosto 2016, n. 170 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015”.

La legge di delegazione europea 2015 si compone di 21 articoli due allegati contenenti, rispettivamente, 2 direttive (allegato A) e 9 direttive (allegato B) da recepire con decreto legislativo.

Il provvedimento – in vigore dal 16 settembre 2016 - contiene disposizioni di delega aventi ad oggetto il recepimento di 12 direttive europee, una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e una decisione quadro. Inoltre, contiene norme di delega per l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei e disposizioni di autorizzazione al Governo al recepimento, in via regolamentare, di due direttive. Negli allegati A e B del disegno di legge sono inserite, rispettivamente, 2 e 9 direttive.

In particolare, in materia ambientale, sono stati introdotti principi e criteri specifici di delega per il recepimento di tre direttive: direttiva (UE) 2015/720 relativa alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (art. 4), direttiva (UE) 2015/1513 relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel (art. 16) e direttiva (UE) 2015/2193 sulle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da impianti di combustione medi (art. 17).

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE. L’articolo 9 contiene una delega al Governo per l’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Questo nuovo regolamento sui prodotti da costruzione, sostituisce la direttiva 89/106/CEE con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l’armonizzazione europea, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere. La delega, pertanto, si propone di porre in essere gli strumenti legislativi necessari alla piena attuazione del citato Regolamento, riordinando, al contempo, il settore dei prodotti da costruzione.

RINNOVABILI. L'articolo 16 contiene la delega, nonché specifici principi e criteri direttivi per il suo esercizio, per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. In particolare i criteri prevedono che il Governo adotti le medesime definizioni di residui di processo e di residui da agricoltura, da acquacoltura, da pesca e da silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui; prenda in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di rispettare gli obblighi della direttiva 98/70/CE evitando la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI ALCUNI INQUINANTI. L'articolo 17 contiene la delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

L’articolo prevede che, nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva, il Governo provveda al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi. I criteri specifici mirano ad aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale; a razionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientale; aggiornare l'Allegato I alla parte V del d.lgs n. 152/2006, riducendo i valori limite vigenti di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti; riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni; ad aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte V del citato decreto legislativo 152 del 2006, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale.

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