Entreranno in vigore il 23 settembre 2016 le nuove norme tecniche di prevenzione incendi destinate specificamente alle attività ricettive turistico alberghiere con oltre di 25 posti letto.
La regola tecnica verticale del capitolo V.5 interessa alberghi, pensioni, motel, villaggi alberghi, residenze turistico alberghiere come agriturismi, ostelli per la gioventù, dormitori e Bed & breakfast di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66.
EXCURSUS NORMATIVO. Il decreto del Ministero dell’interno del 9 agosto 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016, arriva a completare il decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50» e alle successiva regola tecnica pubblicata con decreto del 3 agosto 2015 e «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
CAMPO DI APPLICAZIONE. Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attivita' ricettive in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.