È entrato in vigore oggi 25 agosto 2017 il decreto 7 agosto 2017 con il quale il Ministero dell'Interno approva la regola tecnica verticale recante disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti.
Recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, il suddetto decreto 7 agosto 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 di ieri 24 agosto.
CAMPO DI APPLICAZIONE. Le norme tecniche si possono applicare alle attivita' scolastiche di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data del 25 agosto 2017 di entrata in vigore del decreto 7 agosto 2017 ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.
Le norme tecniche si possono applicare alle attivita' scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.
All'esito del monitoraggio di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l'esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al decreto 7 agosto 2017, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.
La verifica viene effettuata dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si procede all'eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.
Sono esclusi dal campo di applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.
MODIFICHE AL DECRETO 3 AGOSTO 2015. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attivita' scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche.
All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente lettera «q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" e successive modificazioni.».
All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».