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In Gazzetta le regole per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definite le modalità di funzionamento

martedì 29 marzo 2016 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 26 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2016 che definisce le modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

Il provvedimento individua inoltre, in via di prima applicazione, le sezioni tecniche per l'attività istruttoria e le competenze di ogni singola sezione.

La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, assicura il raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali e l'indirizzo tecnico per la predisposizione dei provvedimenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

COMPOSIZIONE. La Consulta è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente individuato dal Ministro, ed è costituita dai seguenti componenti, scelti tra professionalita' di comprovata e maturata esperienza:

a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui uno, individuato dal Ministro, ricopre la carica di Presidente;

b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organi cartografici dello Stato di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68:

1) Istituto geografico militare;

2) Istituto idrografico della Marina;

3) Centro informazioni geotopografiche aeronautiche - CIGA;

4) Agenzia delle entrate - Direzione centrale catasto e cartografia;

5) ISPRA - Servizio geologico;

6) ISTAT - Istituto nazionale di statistica;

c) un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante del Ministero della difesa;

e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

h) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

i) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

j) un rappresentante del Ministero della salute;

k) un rappresentante del Ministro per gli affari regionali;

l) un rappresentante dell'ISPRA;

m) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

n) un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale;

o) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

p) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

q) un rappresentante del Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS).

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