Con il decreto 1 febbraio 2018, il Ministero dell'Ambiente ha definito le modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 di ieri, il decreto - in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124 - definisce le modalita' semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, definisce le modalita' di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di raccolta presso piu' produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonche' le modalita' semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
AMBITO DI APPLICAZIONE. Il provvedimento si applica ai soggetti che esercitano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 nonche' ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le modalita' semplificate di cui all'art. 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124.