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In Gazzetta Ufficiale il Decreto Clima convertito in legge

Il CIPE cambia nome e diventa “Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)” a decorrere dal 1° gennaio 2021

lunedì 16 dicembre 2019 - Redazione Build News

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È in vigore dal 14 dicembre la Legge 12 dicembre 2019, n. 141 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.

Questa legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 13 dicembre, dopo il via libera definitivo della Camera dei deputati il 10 dicembre.

L'articolo 1, modificato al Senato, disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso. Istituisce inoltre un tavolo permanente interministeriale per l'emergenza climatica, specificandone la composizione e le funzioni. In particolare, il comma 1, modificato dal Senato, stabilisce che il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria sia approvato in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico.

L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, prevede che il CIPE sia ridenominato Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, istituisce un fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente", nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 2, modificato nel corso nell'esame al Senato, istituisce un fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", per finanziare un "bonus mobilità" per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, al fine di ridurre le emissioni climalteranti. Le risorse per istituire il fondo sono una parte di quelle attribuite, per gli anni dal 2019 al 2024, al Ministero dell'ambiente, quale quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra, per le finalità, contemplate dall'art. 19 del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 30, di ridurre le emissioni dei gas a effetto serra.

L'articolo 3, modificato durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria (procedure n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria) – per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La definizione delle modalità per la progettazione degli interventi da parte delle città metropolitane è demandata ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, tenendo conto, in particolare, quali criteri di selezione, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria. In seguito alle modifiche introdotte al Senato, viene, inoltre, stabilito che la programmazione degli interventi di riforestazione consideri principalmente le aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali e la possibilità di affidare le attività di rimboschimento agli imprenditori agricoli; si novella, inoltre, il testo unico in materia forestale inserendovi la definizione di bosco vetusto e si inserisce la previsione di apposite linee guida. Si prevede inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2020, il divieto di incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo nelle aree interessate da elevata criticità idraulica.

L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, un fondo per incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 4-ter, introdotto al Senato, reca misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare le qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. In particolare, si istituisce in ciascun parco nazionale, la Zona economica ambientale (Zea), 1). Una parte dei proventi delle quote dei proventi delle aste di CO2 per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività eco-compatibili, che hanno sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una Zea, e al rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera, per attività finalizzate alla riduzione delle emissioni climalteranti e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'articolo 4-quater, introdotto al Senato, prevede l'istituzione del Programma Italia Verde, in base al quale viene assegnato annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione. Si demanda la definizione di tale procedura di selezione ad un decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 4-quinquies, introdotto al Senato, prevede incentivi ai comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

L'articolo 5 disciplina la nomina e le attività dei commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea. In particolare, si dispone in merito all'attività del Commissario unico in materia di discariche abusive, prevedendo la stipula di specifiche convenzioni con determinati enti, il compenso economico del commissario e della struttura di supporto, la procedura di nomina e la composizione della struttura di supporto. Si disciplina altresì la nomina del commissario unico per gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue e di due sub-commissari.

L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, posticipa di tre anni il termine (che diversamente scadrebbe il 31 dicembre 2019) per lo svolgimento dell'attività della Unità Tecnica-Amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.

L'articolo 5-ter, introdotto al Senato, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, il programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

L'articolo 6, modificato al Senato, reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali, stabilendo in particolare l'obbligo di pubblicazione anche dei dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dalla pubblica amministrazione, dai concessionari di servizi pubblici e dai fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità. In particolare, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e su tutti i dati acquisiti. Per l'acquisizione di tali dati da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), si prevede una spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

L'articolo 7, modificato al Senato, riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato, di media struttura e, come stabilito al Senato, a favore degli esercenti di grande struttura, per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Il contributo è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale oppure per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi, nella misura massima di 5.000 euro. Il contenitore offerto dall'esercente dovrà essere riutilizzabile ed è prevista la possibilità di utilizzare contenitori di proprietà del cliente. Per l'attuazione di tali misure è prevista un spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

L'articolo 8 differisce dal 15 ottobre 2019 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) al 15 gennaio 2020 il termine per il pagamento dei tributi e dei contributi (previdenziali, assistenziali e assicurativi) nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 8-bis, introdotto al Senato, reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome e l'articolo 9 indica la data di entrata in vigore del provvedimento.

In allegato la legge

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