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In Gazzetta Ufficiale il decreto-legge Crescita: tutte le misure

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è in vigore dal 1° maggio

giovedì 2 maggio 2019 - Redazione Build News

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Cinquecento milioni di euro per l’anno 2019 a favore di tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale per finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e di progetti di sviluppo territoriale sostenibile. Nel primo caso gli interventi coinvolgeranno l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, il risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica o destinati all’uso pubblico, e l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel secondo caso interesseranno interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché progetti in materia di mobilità sostenibile.

Lo prevede il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30 aprile 2019 e in vigore da ieri 1° maggio.

PROFESSIONISTI TECNICI, 100 ASSUNZIONI AL MIT. Il provvedimento, che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, all'articolo 47 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unita' di personale di alta specializzazione ed elevata professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi.

Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

INVESTIMENTI. Sul fronte degli investimenti, l’obiettivo è rilanciare la spesa delle Amministrazioni Pubbliche, da un decennio in progressiva riduzione, da circa il 3% a meno del 2% del Pil, con gli investimenti fissi lordi che nel 2018 fanno segnare un ulteriore calo rispetto al 2017, scendendo a poco più di 37 miliardi di euro. Si prevedono interventi sulle procedure di realizzazione delle opere, volti a utilizzare le risorse già destinate, e lo stanziamento a favore dei Comuni di 500 milioni per piccoli investimenti di rapida esecuzione, finalizzati alla messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici e all’efficienza energetica. Dal lato degli investimenti privati, nel 2019 arrivano 150 milioni per il Fondo di garanzia per lo sviluppo della media impresa e viene rifinanziato con 100 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa.

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA. Il provvedimento prevede l'applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all’alienazione degli stessi. La misura consente ai lavoratori dipendenti che beneficiano del regime forfetario di accantonare, individualmente e su base mensile, le imposte sul reddito da pagare, anziché su base annuale.

Vengono stanziati 30 milioni nel 2020, 40 milioni all'anno per 2021-2022.

SISMA BONUS. Per favorire gli interventi antisismici anche per gli immobili posseduti da soggetti che non hanno liquidità necessaria per anticipare tali spese, viene estesa alle zone 2 e 3 di rischio sismico il bonus oggi previsto solo per gli edifici in zona 1. Questo beneficio consiste nella detrazione fiscale del 75% in caso di miglioramento di una classe della classificazione energetica e dell’85% in caso di passaggio di due classi del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. L’agevolazione viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Ai fini della quantificazione, l’agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dall’anno 2019 all’anno 2021. La legislazione vigente prevede per gli anni successivi al 2021 la detrazione al 36 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo. A fronte di una stima che prevede una spesa per gli interventi in oggetto di 120 milioni di euro annui, sono previsti oneri per 23 milioni di euro nel 2020, 45 milioni nel 2021 e 62 nel 2022.

INCENTIVI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO. Con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la norma introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi in questione di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è poi recuperato come credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Vengono stanziati 7 milioni nel 2020, 6 milioni nel 2021 e 3 milioni nel 2022.

MODIFICHE ALLA NUOVA SABATINI. Cambiano gli incentivi a favore degli investimenti delle Pmi in tecnologie digitale, con nuove risorse per le spese produttive e innovative. In particolare, l’erogazione del contributo avverrà in un’unica rata invece che in sei; il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni, mentre una semplificazione procedurale prevede che le erogazioni dei contributi avvengano sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese, con i controlli che da preventivi diventano successivi.

MAGGIORAZIONE AMMORTAMENTO. La misura consente alle piccole e medie imprese di ottenere un maxi sconto da investire in beni strumentali nuovi. Reintroduce, a partire dal 1° aprile fino alla consegna al 30 giugno 2020, il cd. super ammortamento, ovvero la maggiorazione al 130% dell’ammortamento degli investimenti in beni strumentali fino a 2,5 milioni di euro, ad eccezione delle autovetture, degli immobili, delle attrezzature di lunga durata e dei beni immateriali. Vengono stanziati 130 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 147 milioni nel 2022.

TEMPI DI PAGAMENTO TRA LE IMPRESE PRIVATE. Per aumentare la trasparenza delle transazioni commerciali tra imprese private, secondo le Direttive previste dall’Unione Europea, viene introdotto l’obbligo di dichiarare i dati relativi ai tempi di pagamento dando evidenza di quelli eccedenti i termini massimi di legge. La norma è finalizzata a incidere sulla disciplina dei ritardi dei pagamenti, muovendo dal presupposto che la manifestazione all’esterno dei tempi medi di pagamento dell’impresa può costituire un parametro di riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società e, al tempo stesso, uno strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni e, quindi, la competitività tra le imprese.

FONDO GARANZIA PRIMA CASA. Per agevolare l’accesso al finanziamento per l’acquisto della prima abitazione, viene rifinanziato il Fondo di garanzia per la prima casa. Il Fondo concede garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari di importo non superiore a 250.000 euro. Oltre al rifinanziamento si interviene sugli accantonamenti a copertura del rischio che si riducono dal 10 all’8% dell’importo garantito, liberando così risorse. Vengono stanziati 100 milioni di euro nel 2019.

REGIME DEI FORFETARI. Diventa obbligatoria l’applicazione di ritenuta per i datori di lavoro ammessi al regime forfetario. La misura consente ai lavoratori dipendenti che beneficiano del regime forfetario di accantonare, individualmente e su base mensile le imposte sul reddito da pagare, anziché su base annuale. La disposizione semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali evitando l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l’Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali. Il datore di lavoro ha già, comunque, l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, versandoli tramite modello F24 e presentando tutte le comunicazioni previdenziali e assicurative agli enti di pertinenza.

AGEVOLAZIONI NELL’ECONOMIA CIRCOLARE. Uno stanziamento da 40 milioni di euro per il 2020 per progetti legati all’ottimizzazione del consumo di risorse, della riduzione degli sprechi energetici e degli scarti generati nei processi di produzione, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un'economia circolare a basse emissioni in tutti i settori. Si agevola l’attività di R&S di importo compreso tra 500 mila e 2 milioni di euro, riguardanti il riuso di componenti (remanufacturing) provenienti dalle rottamazioni, la possibilità di un nuovo design dell’usato riciclato e l’integrazione della mobilità condivisa con i mezzi pubblici elettrici alimentati da rinnovabili.

SEMPLIFICAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PMI. Viene introdotto un principio di continuità e programmazione negli interventi di sostegno alle imprese di competenza del Mise, mentre viene confermata la gestione ‘accentrata’ del Fondo di Garanzia per le Pmi, superando la “regionalizzazione” del Fondo stesso. Allo stesso tempo, anche il social lending, il prestito fra privati su Internet, entra nel Fondo di Garanzia. I finanziamenti erogati a piccole e medie imprese attraverso piattaforme di social lending o di crowdfunding possono infatti accedervi, con un miglioramento del profilo di rischio/rendimento per il finanziatore/investitore che può rappresentare una leva importante per lo sviluppo del settore. Al fine di limitarne i rischi connessi, le piattaforme in questione dovranno essere preventivamente accreditate dal Consiglio di gestione del Fondo.

SBLOCCA INVESTIMENTI IDRICI NEL SUD. Per incentivare e rilanciare gli investimenti del settore idrico nel Sud Italia, si prevede una misura di snellimento e accelerazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (Eipli), che prevede l’esclusione del trasferimento alla società nascente della liquidazione dei crediti, debiti e immobili non strumentali dell’Eipli.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE. La disposizione prevede, in ottica di semplificazione e accelerazione, che si proceda alla riclassificazione della pluralità degli attuali documenti programmatori relativi ad interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione, al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE un unico Piano operativo denominato “Piano sviluppo e coesione”, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

REVISIONE MINI IRES. Per favorire la patrimonializzazione delle imprese, viene semplificato il meccanismo di fruizione del beneficio attraverso l’applicazione di un’aliquota ridotta (la riduzione cresce nel tempo) sugli utili non distribuiti. A differenza della normativa attuale che prevede una riduzione di aliquota del 9 punti percentuali su specifici investimenti incrementali rispetto al passato, la modifica prevede una semplice riduzione di aliquota su utili non distribuiti nei limiti dell’incremento di patrimonio netto a esclusione delle banche, collegata al solo reimpiego degli utili stessi. Con un aumento progressivo dell’agevolazione, si prevede a regime l’applicazione di una aliquota ridotta pari al 20,5% sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all’interno dell’azienda.

MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU. La misura riduce la pressione fiscale sulle imprese aumentando la deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi. Per l’anno successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali (negozi, capannoni e laboratori) è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50%, rispetto all’attuale 40%, nell’anno di imposta 2019 e nella misura del 60% nel 2020 e 2021, e del 70% nel 2022. Vengono stanziati 145 milioni nel 2020, 228 nel 2021 e 166 nel 2022.

AGGREGAZIONI DI IMPRESE. Si introducono il riconoscimento e la neutralità fiscale delle eventuali plusvalenze su beni materiali e immateriali, compreso l’avviamento, derivanti da operazioni di concentrazione per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro, perfavorire l’aggregazione e quindi la crescita dimensionale di piccole e medie imprese. Vengono stanziati 13 milioni nel 2020, 20 milioni nel 2021 e 26 milioni nel 2022.

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO, SMART & START E DIGITAL TRANSFORMATION. Un pacchetto di misure, con uno stanziamento di 100 milioni nel 2019, che consentono di ampliare la platea dei soggetti beneficiari della misura agevolativa ‘Nuove imprese a tasso zero’. Allo stesso tempo vengono migliorate la misura ‘Smart & Start’ destinata alle start-up innovative e la disciplina per gli interventi agevolati per le aree di crisi industriale. Si punta inoltre a favorire, attraverso agevolazioni finanziarie, la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione.

DISMISSIONI IMMOBILIARI. Arrivano norme per incentivare il piano di dismissione immobiliare e incentivarne e valorizzare il riutilizzo degli immobili stessi, aumentando anche la liquidità nei bilanci degli enti territoriali stessi. Nel dettaglio viene esteso il piano di dismissioni agli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli enti territoriali e di altre pubbliche amministrazioni. Secondo i dati contenuti nell’ultimo Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche, oltre l’80 per cento di tali beni risulta di proprietà degli enti locali.

ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. Con l’obiettivo di definire, come nel caso della rottamazione ter, i provvedimenti di ingiunzione fiscale delle Regioni, delle Province, delle città metropolitane e dei Comuni, viene introdotta la possibilità per questi enti di definizione agevolata delle entrate non riscosse, stabilendo l’esclusione delle sanzioni. Gli stessi enti dovranno poi disciplinare le modalità attuative della definizione, in particolare per ciò che riguarda il numero delle rate.

GRANDI INVESTIMENTI NELLE ZES. La volontà è quella di rendere più facile per le imprese l’insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone Economiche Speciali, attraverso il fondo ‘Piano grandi investimenti – ZES’, istituito con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2019, 150 per il 2020 e 100 milioni per il 2021. Si tratta di uno strumento finanziario che favorisce impieghi diretti, in forma di debito o di capitale, o la sottoscrizione di quote di fondi al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti anche attraverso la rete portuale italiana e stimolare lo sviluppo nelle aree ZES.

GARANZIA SVILUPPO MEDIA IMPRESA. Viene istituita una sezione speciale all’interno del Fondo di Garanzia, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2019, per la concessione di garanzie a titolo oneroso a copertura di una quota delle perdite sui nuovi finanziamenti per investimenti in beni materiali erogati da banche e intermediari alle Pmi con meno di 500 dipendenti. Sale da 2,5 a 5 milioni di euro l’importo del finanziamento oggetto della misura, con una durata superiore ai 10 anni e inferiore ai 30 anni.

In allegato il decreto-legge pubblicato in Gazzetta

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