Entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre il decreto “Scia 2”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 26 novembre 2016 - Supplemento Ordinario n. 52.
Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 – IN ALLEGATO - individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definisce i regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Glossario unico. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneita' di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del decreto.
Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attivita' di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attivita' elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.
Per le finalita' indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o piu' attivita' di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle disposizioni.
Livelli ulteriori di semplificazione. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
Adeguamento entro il 30 giugno 2017. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del decreto entro il 30 giugno 2017. L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.
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