È sulla Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo 2018 il decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 “Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonche' dei criteri e delle modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”
Questo regolamento, proposto dal ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di concerto con il ministro dello sviluppo economico, entra in vigore il 21 marzo 2018.
Al fine di diversificare l'offerta turistica, nonche' di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale, il decreto definisce le condizioni di esercizio dei condhotel e indica i criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale.
Negli alberghi la percentuale massima della superficie delle unità abitative che potranno essere vendute a privati per uso residenziale non potrà essere superiore al 40% del totale della superficie netta destinata alle camere.
Saranno le Regioni a disciplinare le modalità per l’avvio delle attività dei Condhotel.
Il Dpcm - CLICCA QUI - si applica agli esercizi alberghieri esistenti che rispettano le condizioni di esercizio di cui all'articolo 4.
ART. 4 CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI CONDHOTEL
1. I condhotel rispondono alle seguenti condizioni di esercizio che devono svolgersi con modalita' compatibili con la gestione unitaria della struttura in cui gli stessi sono ubicati:
a) presenza di almeno sette camere, al netto delle unita' abitative ad uso residenziale, all'esito dell'intervento di riqualificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto, ubicati in una o piu' unita' immobiliari inserite in un contesto unitario, collocate nel medesimo comune, e aventi una distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento, fermo restando il requisito di cui alla lettera c) del presente comma;
b) rispetto della percentuale massima della superficie netta delle unita' abitative ad uso residenziale pari al quaranta per cento del totale della superficie netta destinata alle camere;
c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualita' di ospiti dell'esercizio alberghiero che di proprietari delle unita' abitative a uso residenziale, con la possibilita' di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori;
d) gestione unitaria e integrata dei servizi del condhotel e delle camere, delle suites e delle unita' abitative arredate destinate alla ricettivita' e delle unita' abitative ad uso residenziale, di cui all'articolo 5, per la durata specificata nel contratto di trasferimento delle unita' abitative ad uso residenziale e comunque non inferiore a dieci anni dall'avvio dell'esercizio del condhotel;
e) esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del quale venga riconosciuta all'esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle;
f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilita' per le unita' abitative ad uso residenziale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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