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In Gazzetta Ufficiale la Legge di delegazione europea 2018

Approvati i criteri di delega per il recepimento della Direttiva UE 2018/844 che modifica la normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica

lunedì 21 ottobre 2019 - Redazione Build News

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Il 2 novembre prossimo entrerà in vigore la Legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 18 ottobre 2019, la Legge di delegazione europea 2018 consta di 26 articoli e dell'allegato A.

Questa Legge prevede l'attuazione di 26 direttive, oltre all'adeguamento a 9 regolamenti e una decisione quadro europea.

L'articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell'allegato A, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, tra cui figurano i princìpi della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di gold plating, del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell'UE e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa.

L'articolo 3, modificato in Commissione, reca i princìpi e criteri specifici di delega, relativi alla delega conferita con l'articolo 1 per l'attuazione della direttiva UE n. 1371 del 2017, sulla protezione interessi finanziari, cosiddetta direttiva PIF, riguardante la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'articolo 4 stabilisce una delega di nove mesi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1939 del 2017 che ha istituito la procura europea. L'articolo è stato modificato con un emendamento governativo, con cui sono stati inseriti 5 commi volti a dettare la disciplina transitoria che regolerà la procedura per la designazione dei tre candidati al posto di procuratore europeo.

L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 655 del 2014, sulla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Con il nuovo articolo 6, introdotto con un emendamento governativo, si delega il Governo a recepire le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

L'articolo 7 reca i princìpi e i criteri specifici di delega per dare compiuta attuazione della direttiva UE n. 828 del 2017, che è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti.

L'articolo 8 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione alla direttiva UE n. 1852 del 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della Convenzione sull'arbitrato dell'Unione.

L'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1129 del 2017, che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. Il regolamento ha abrogato la previgente normativa, al fine di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie, garantendo al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo.

L'articolo 10 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1131 del 2017, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche. La normativa è volta a garantire una loro stabilizzazione e un livello di liquidità minima, inoltre rafforza i requisiti di trasparenza, per garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.

L'articolo 11 delega il Governo ad adeguare l'ordinamento interno, tramite anche l'emanazione di un testo unico, al regolamento UE n. 2031 del 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e al regolamento UE n. 625 del 2017 sui controlli sanitari, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

L'articolo 12 concerne il già citato regolamento UE n. 625 del 2017, il quale, oltre a disciplinare i controlli sulla sanità delle piante, disciplina anche quelli sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e benessere degli animali, nonché sui prodotti fitosanitari.

Con un emendamento governativo, l'articolo 12 è stato modificato, al fine di designare il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in specificati settori, pur lasciando invariata la designazione del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi del regolamento UE n. 625 del 2017. Si individua, da un lato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in casi specificati e, dall'altro, quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

L'articolo 13 è stato modificato unicamente per eliminare l'antinomia della doppia delega all'attuazione della direttiva UE n. 410 del 2018, contenuta sia nell'articolo 1 (che si riferisce all'allegato A contenente la direttiva) sia nell'articolo 13 stesso. In tal modo, il comma 1 si riferisce alla delega di cui all'articolo 1, mentre il comma 2 delega il Governo all'attuazione anche della decisione UE n. 1814 del 2015, nonché all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2392 del 2017. I tre atti in questione sono tutti relativi al sistema ETS di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, di cui si rende necessaria una riformulazione e un rafforzamento al fine di ridurre le emissioni del 43 per cento rispetto al 2005, come previsto dal Quadro per il clima e l'energia 2030, confermato nell'ambito dell'accordo di Parigi.

L'articolo 14 reca i princìpi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 849 del 2018, in materia di veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori, e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevedendo il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, della qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee. L'articolo è stato modificato prevedendo che, nell'ambito dell'armonizzazione del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sia valutata anche la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione. Inoltre, si delega il Governo a prevedere misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, che solitamente vengono gettati nell'ambito dei rifiuti indifferenziati.

Infine, si prevede di disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

L'articolo 15 reca i princìpi e criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 850 del 2018, dal pacchetto sull'economia circolare al sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti. Al riguardo, la direttiva stabilisce che, entro il 2030, non siano ammessi in discarica rifiuti riciclabili e che, entro il 2035, sia ammesso in discarica solo il 10 per cento del totale dei rifiuti urbani prodotti. La delega prevede anche l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi. Tra i criteri specifici di delega è stato aggiunto quello inteso a definire le modalità, i criteri generali e gli obbiettivi progressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei target fissati dalla direttiva UE n. 850 del 2018 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

In Commissione, inoltre, è stato approvato all'unanimità un importante emendamento relativo al complesso problema dell'end of waste. Nello specifico, viene inserito un nuovo principio di delega che chiede al Governo di riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto. Inoltre, si delega il Governo a disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili, unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data.

L'articolo 16 reca i princìpi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 851 del 2018, in materia di rifiuti, e della direttiva UE n. 852 del 2018, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. L'articolo reca in particolare princìpi e criteri direttivi specifici, volti a favorire la riduzione del riciclaggio e il superamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tra i criteri di delega si è inteso prevedere l'incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani.

L'articolo 17 contiene princìpi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 2108 del 2017, relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

L'articolo 19 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva UE n. 2110 del 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi "ro-ro" da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

L'articolo 20 reca i princìpi e criteri specifici di delega, tra cui l'emanazione di un testo unico, per il recepimento della direttiva Euratom n. 59 del 2013.

L'articolo 21 delega il Governo ad adeguare, entro dodici mesi, la normativa nazionale al regolamento UE n. 821 del 2017, che stabilisce obblighi, per i soggetti importatori nell'Unione, in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio.

Con il nuovo articolo 22, introdotto con un emendamento governativo, si delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale in materia di unione doganale alle disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 2447 del 2015. Il regolamento consente agli Stati membri di mantenere invariati i tassi di cambio dei contingenti tariffari, di agevolare chi effettua frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione e di fissare importi forfettari per le spese di importazione.

L'articolo 23 reca i princìpi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva UE n. 844 del 2018 che modifica la normativa sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica. Il settore immobiliare è la fonte di circa il 36 per cento di tutte le emissioni di CO2 nell'Unione, e la direttiva ha la finalità di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e di contribuire a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

L'articolo stabilisce che tra i criteri di esercizio della delega, il Governo dovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.

Il dossier parlamentare del 24 luglio scorso spiega che nel corso dell'esame presso la Camera, era stato soppresso il riferimento, a tale riguardo, alla possibilità di perseguire tali finalità 'anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico', previsione dunque non più contenuta nella norma.

La relazione illustrativa evidenzia che, secondo le stime della Commissione, il recepimento nell’Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell’Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro. Sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore grazie all’applicazione delle direttive precedenti (dopo l'entrata in vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione della direttiva nella successiva direttiva 2010/31/UE) la Commissione europea ha valutato che l’efficientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all’enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione. Di qui l’input all’intervento normativo in esame.

L'articolo 24 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE n. 1938 del 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in caso di carenza dello stesso causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata.

Con il nuovo articolo 25 si intende delegare il Governo ad attuare la direttiva UE n. 692 del 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, esercitando la facoltà, prevista dalla direttiva stessa, di rifiutare ai Paesi terzi che ne facciano richiesta l'accesso alle sezioni italiane dei gasdotti di trasporto completati prima del 23 maggio 2019, come previsto dalla direttiva stessa.

L'articolo 26, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce i princìpi e criteri specifici di delega, per il recepimento della direttiva UE n. 159 del 2017 di attuazione dell'accordo relativo alla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ai fini di un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca.

Infine, alle ventiquattro direttive contenute nell'allegato A, di cui il Governo è delegato a dare attuazione ai sensi dell'articolo 1, sono state aggiunte la direttiva UE n. 2002 del 2018 sull'efficienza energetica e la direttiva UE n. 692 del 2019 relativa al mercato interno del gas naturale.

In allegato la Legge

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