Nella Gazzetta Ufficiale n.268 del 16 novembre 2016 è stata pubblicata l'intesa del 20 ottobre scorso tra Governo, Regioni e Comuni sull'adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Obiettivo del Regolamento - IN ALLEGATO - è semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, in particolar modo adottando una serie di definizioni comuni - da ''superficie permeabile'' a ''sagoma'', da ''soppalco'' a ''edificio''.
Il documento stabilisce che il Regolamento edilizio si articola in due parti: 1) Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia; 2) Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia.
La prima parte, richiama, ma non riproduce, la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale, mentre la seconda raccoglie la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale che deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole in tutta Italia.
Il Regolamento contiene 42 definizioni uniformi. Tra queste: ''edificio'', ''dotazioni territoriali'', ''carico urbanistico'', ''volume tecnico'', ''pertinenza'', ''altezza utile'', ''piano interrato''. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, e la ricognizione della disciplina generale dell’attività edilizia vigente, sono contenute rispettivamente degli Allegati A e B dell’Accordo.
PER IL RECEPIMENTO CI VORRÀ 1 ANNO. Sono previsti 6 mesi di tempo per il recepimento da parte delle Regioni, e poi altri 6 mesi per l'adozione da parte dei Comuni.
PRIMA PARTE DEI REGOLAMENTI EDILIZI. La Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:
a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
e.3. alle servitù militari;
e.4. agli accessi stradali;
e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
e.6. ai siti contaminati;
f) la disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.
Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale.
SECONDA PARTE DEI REGOLAMENTI EDILIZI. La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.
I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime.
I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osservano i seguenti principi generali:
a) semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;
b) perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica, e l’igiene pubblica;
c) incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;
d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l’applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;
f) incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica;
g) incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000;
h) garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.
REQUISITI TECNICI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI. Le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo l'indice generale, per semplificarne la consultazione e garantirne l’uniformità di impianto. Le amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale e regionale di competenza, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata. I requisiti tecnici integrativi e complementari sono espressi anche attraverso norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere sono prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, o attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime. Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia.