È in vigore dal 10 febbraio 2016 il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE.
Si tratta del D.Lgs n.15 del 28 gennaio 2016, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.32 del 9 febbraio 2016.
Queste le principali novità introdotte dal regolamento:
- libera circolazione dei professionisti e rafforzamento del mercato interno attraverso la tessera professionale europea;
- un meccanismo di allerta per segnalare i professionisti nel campo della salute e dell’istruzione dei minori colpiti da una sanzione disciplinare o penale che abbia incidenza sull’esercizio della professione;
- la possibilità, a determinate condizioni, di ottenere un accesso parziale alla professione;
- la possibilità di ottenere il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato in parte all’estero.
TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA (EPC). L'articolo 5-bis, inserito al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, stabilisce che è possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea (EPC) alle autorita' competenti, per le professioni di:
a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;
b) farmacista;
c) fisioterapista;
d) guida alpina;
e) agente immobiliare.
La richiesta di rilascio della tessera viene gestita dall'autorita' competente secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
DOMANDA DI RILASCIO ONLINE. La domanda di rilascio della tessera professionale europea può essere presentata esclusivamente online. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorita' competente da' notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorita' competente rilascia ogni certificato necessario che sia gia' in proprio possesso, richiesto sulla base del presente decreto.
L'autorita' competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonche' l'autenticita' e la validita' di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e puo' chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorita' competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti gia' inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.
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