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In G.U. la Legge europea 2018: norma contro i ritardi nei pagamenti con modifica del Codice Appalti

L'articolo 5 della Legge n. 37/2019 sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016)

lunedì 13 maggio 2019 - Redazione Build News

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È sulla Gazzetta Ufficiale n.109 del 11 maggio 2019 la Legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.

In vigore dal 26 maggio 2019, questa legge contiene disposizioni per eliminare contrasti con il diritto dell'UE in diversi settori, per esempio in tema di rimedio contro i ritardi nei pagamenti negli appalti (articolo 5) e in tema di professioni (articoli 1 e 2).

NORMA CONTRO I RITARDI NEI PAGAMENTI NEGLI APPALTI CON MODIFICA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. L'articolo 5 sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) con il seguente nuovo art. 113-bis:

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

TAGLIATI GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE, BIOGAS E BIOLIQUIDI. Sono abrogate le disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (LEGGI TUTTO).

Art. 21 Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

“1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.”

NOZIONE DI RIFIUTO, ESCLUSI SFALCI E POTATURE. L'articolo 20 si riferisce al caso EU-Pilot concernente lo smaltimento degli sfalci e delle potature. In particolare, l'articolo specifica che sono esclusi dalle procedure di gestione dei rifiuti, di cui alla parte IV del codice dell'ambiente, anche gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali e che il loro utilizzo in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, può avvenire anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi.

Con un emendamento approvato dalla Camera, è stato previsto che siano esclusi dalla nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di Comuni e città metropolitane.

Art. 20 Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI

“1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonche' gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana».”

RIVOLUZIONE PER GLI AGENTI IMMOBILIARI. La Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione, composta dalle associazioni rappresentative degli agenti immobiliari Fimaa, Fiaip e Anama, plaude all’approvazione della nuova Legge Europea 2018 che si configura come una vera e propria “rivoluzione” per gli agenti immobiliari. La legge infatti modifica le incompatibilità per chi svolge la professione di agente immobiliare, escludendo dall’esercizio della stessa i dipendenti di istituti bancari, finanziari, assicurativi, di enti pubblici o privati e le professioni intellettuali in situazioni di conflitto di interesse con l’attività di mediazione.

“Finalmente vengono accolte le istanze della Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione in materia di incompatibilità per chi svolge l’attività di agente immobiliare - commentano all’unisono i Presidenti Santino Taverna (Fimaa), Gian Battista Baccarini (Fiaip), Renato Maffey (Anama) – “Con la legge europea appena approvata si aprono ora nuove opportunità per gli agenti e si assicura a chi svolge l’attività di mediazione la possibilità di erogare nuovi servizi collaterali alla propria attività, a vantaggio dei clienti-consumatori”.

I tre Presidenti di Fimaa, Fiaip ed Anama ribadiscono come “il provvedimento introduce nell’intermediazione il concetto di conflitto di interesse per banche e per le professioni intellettuali e si cancella al contempo le incompatibilità per chi svolge l’attività di mediazione,consentendo agli agenti immobiliari di crescere ed evolvere la loro professionalità alle esigenze degli attuali processi economici”.

QUALIFICHE PROFESSIONALI. Sempre in tema di professioni, la Legge europea 2018 contiene anche le seguenti novità:

- più tempo per il riconoscimento delle qualifiche professionali;

- definizione del concetto di “legalmente stabilito”: si deve trattare di un cittadino Ue che soddisfa tutti i requisiti per esercitare una professione in quello Stato e che non sia oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo;

- riorganizzazione delle autorità preposte al rilascio della tessera professionale;

- stretta sui conflitti di interesse per le professioni diverse dall'agente immobiliare;

- nuove deroghe al diritto d'autore per andare incontro ai non vedenti.

Ricordiamo che la Commissione europea aveva adottato ulteriori provvedimenti nell'ambito delle procedure d'infrazione nei confronti di 26 Stati membri per garantire la piena attuazione delle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, aveva inviato in data 7 marzo pareri motivati a 24 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, e Ungheria) e lettere complementari di costituzione in mora a 2 Stati membri (Estonia e Lettonia) in merito alla non conformità della loro legislazione e delle loro prassi giuridiche alle norme dell'UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE modificata dalla direttiva 2013/55/UE).

RAEE. L'articolo 19 contiene “disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI”:

“1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:

a) ricevuti presso i distributori;

b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

c) oggetto di raccolta differenziata»;

b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;

c) all'articolo 28, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;

d) all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;

e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato e' sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;

f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;

g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;

h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».

In allegato la Legge europea 2018 in Gazzetta

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