Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.130 del 7 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2018 recante la disciplina del contributo denominato «Sport Bonus», introdotto dalla legge di bilancio 2018.
La Manovra 2018 ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 per gli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici (articolo 1, commi da 363 a 366, legge 205/2017).
AMBITO SOGGETTIVO. Innanzitutto il decreto – riporta la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate - ribadisce che lo sport bonus è riconosciuto a favore di tutte le imprese (esercitate in forma individuale e collettiva), nonché alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti.
AMBITO OGGETTIVO. Dal punto di vista oggettivo, il beneficio è riconosciuto, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, in misura pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40mila euro, effettuate nell’anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche se in regime di concessione amministrativa.
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI. Per poter usufruire dello sport bonus il decreto stabilisce che le erogazioni liberali devono essere eseguite attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- bonifico bancario
- bollettino postale
- carte di debito, carte di credito e prepagate
- assegni bancari e circolari.
OTTENIMENTO DEL BENEFICIO. Il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro, in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018.
Le imprese che vogliono usufruirne devono presentare un’apposita richiesta all’ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall’apertura di ciascuna finestra. L’istanza deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito dell’ufficio e inviata via pec, indicando l’importo dell’erogazione e il futuro beneficiario.
Successivamente, l’ufficio pubblica l’elenco degli ammessi in base al criterio temporale di ricevimento delle richieste.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, le imprese possono erogare la somma al beneficiario indicato nell’istanza, che, a sua volta, ne dà comunicazione all’ufficio, indicando la data e l’ammontare della donazione.
Eseguite le opportune verifiche, l’ufficio pubblica l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il credito d’imposta.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (mediante F24), in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti a cui lo stesso è riconosciuto.
L’F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento.
Il credito, inoltre, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato riconosciuto, nonché nella dichiarazione successive, fino a quando non si esaurisce il suo utilizzo.
REVOCA E RECUPERO. Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla relativa disciplina.
L’Agenzia delle entrate trasmette all’ufficio per lo Sport l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito e qualora accerti l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, lo comunica all’ufficio stesso che provvede al recupero degli importi (con applicazione di sanzioni e interessi).
Il DPCM 23 aprile 2018 in G.U.
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