È in vigore da sabato 15 dicembre 2018 il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 14 dicembre, questo provvedimento – che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge - consta dei seguenti 12 articoli:
Art. 1 Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni
Art. 2 Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Art. 3 Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro
Art. 4 Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione
Art. 5 Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria
Art. 6 Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti
Art. 7 Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria
Art. 8 Piattaforme digitali
Art. 9 Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale
Art. 10 Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di universita', di ricerca
Art. 11 Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione
Art. 12 Entrata in vigore.
MODIFICA AL CODICE APPALTI. In particolare, l'articolo 5 di questo decreto-legge sostituisce la lettera c) del comma 5 dell'articolo 80 del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) con le seguenti lettere:
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita' della stessa;».
Le suddette disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente al 15 dicembre 2018, data di entrata in vigore del presente decreto-legge Semplificazioni, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
SISTRI SOPPRESSO DAL 1° GENNAIO 2019. Di rilievo è anche l'articolo 6 che abolisce il Sistri dal 1° gennaio 2019:
1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilita' dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso; si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.
In allegato il decreto-legge Semplificazioni