Fisco

In vigore il regolamento Mibact per gli appalti beni culturali

Disciplina i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori di lavori, i livelli e i contenuti della progettazione, le attività di progettazione e di direzione lavori, i tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori di somma urgenza, nonché l'esecuzione e il collaudo dei lavori

lunedì 13 novembre 2017 - Redazione Build News

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È entrato in vigore sabato 11 novembre 2017 il decreto 22 agosto 2017, n. 154 del Mibact di concerto con il Mit “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.252 del 27 ottobre, questo regolamento – IN ALLEGATO - è previsto dall'art. 146, comma 4, del nuovo Codice dei contratti - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – il quale stabilisce che “Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione. Il direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui all’articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma si applica l’articolo 216, comma 19”. Quest’ultimo, recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, al comma 19 stabilisce che: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

Il decreto n. 154 del 22 agosto 2017 disciplina, con riferimento ai lavori riguardanti beni culturali, i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori di lavori, i livelli e i contenuti della progettazione, le attività di progettazione e di direzione lavori, i tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori di somma urgenza, nonché l'esecuzione e il collaudo dei lavori, anche tenendo conto degli effetti derivanti dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

28 ARTICOLI. Il decreto è costituito da ventotto articoli suddivisi in sei Titoli: Titolo I (Disposizioni generali) comprendente gli articoli 1-3; Titolo II (Requisiti di qualificazione), suddiviso in due Capi [Capo I (Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali), comprendente gli articoli 4-12; Capo II (Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici), costituito dal solo articolo 13]; Titolo III (Progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali), suddiviso in due Capi [Capo I (Livelli e contenuti della progettazione), comprendente gli articoli 14-21; Capo II (Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori), comprendente il solo articolo 22]; Titolo IV (Somma urgenza), comprendente l’articolo 23; Titolo V (Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni culturali) comprendente gli articoli 24-26; Titolo VI (Disposizioni finali), comprendente gli articoli 27 e 28.

Il provvedimento mutua in buona parte la previgente disciplina regolamentare contenuta nel d.P.R. n. 207 del 2010 e nel d.m. n. 294 del 2000, e si pone in continuità con la disciplina previgente, salvi limitati aggiornamenti. Si tratta di un “regolamento classico”, con la peculiarità che si ha un regolamento autonomo per i lavori relativi a beni culturali, mentre nel vigore del previgente Codice dei contratti la disciplina era contenuta nel regolamento generale.

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI. Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed è abrogato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, recante "Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici".

Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

I bandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e OS 24 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto nel presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovunque ricorra, dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie indicate nel medesimo decreto.

Per i lavori eseguiti all'estero si continua ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

QUALIFICA DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attività lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l'idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati.

CONSIGLIO DI STATO: SERVE UNA DISCIPLINA AD HOC E ANCORA PIÙ SNELLA PER I LAVORI SOTTO I 40.000 EURO. Con il parere n. 263 del 30 gennaio 2017 il Consiglio di Stato ha dato l'ok con osservazioni al regolamento. Secondo Palazzo Spada il decreto realizza un passo avanti verso l’obiettivo di un testo organico ed unitario per gli appalti dei beni culturali, che dev’essere ulteriormente perseguito attraverso l’attuazione, se non contestuale, almeno coordinata, anche di altre parti del Codice relative ai beni culturali.

Nel parere favorevole, il Consiglio di Stato ha sottolineato anche l’opportunità di una disciplina ad hoc e ancora più snella per i lavori sotto i 40.000 euro. In tali casi, si dovrebbe consentire che il certificato di buon esito dei lavori possa essere rilasciato, oltre che dalla soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.

Palazzo Spada, inoltre, ha espresso parere favorevole su una delle principali novità previste dallo schema di Regolamento, e cioè sulla “possibilità di omettere, in situazioni particolari, il progetto esecutivo e di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo”, e ha sottolineato che “per prevenire il contenzioso occorre validare definitivamente la scelta con previsioni ad hoc in sede di decreti correttivi al codice appalti”.

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