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In vigore la Legge Green Economy (Collegato ambientale)

Alcune misure sono immediatamente operative, altre invece richiedono decreti attuativi del Ministero dell'Ambiente

martedì 2 febbraio 2016 - Redazione Build News

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Entra in vigore oggi, 2 febbraio 2016, la Legge “Green Economy” o “Collegato Ambientale” - Legge n. 221/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016.

“Le molte misure introdotte alla Camera e al Senato, nel lungo percorso parlamentare, ci parlano di un’Italia più attenta all’ambiente e alla salute dei cittadini e che punta sulla green economy e l’economia circolare. Certo sono misure non sufficienti ed esaustive, ma rappresentano un primo passo e seguono la strada indicata dalla Cop21 di Parigi”, sottolinea il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci.

LE MISURE SUBITO OPERATIVE. “In molti casi – aggiunge Realacci - saranno necessari decreti attuativi del Ministero dell’Ambiente, che mi auguro siano già in cantiere, per avviare quanto prima questa piccola rivoluzione verde. Altre misure importanti sono, invece, immediatamente operative, tra le quali troviamo:

- gettare cicche di sigarette per terra e altri piccoli rifiuti sarà sanzionato con pesanti multe sino a 300 euro, uno stimolo per il nostro senso civico;

- non si possono più pignorare gli animali da compagnia, a partire da cani e gatti, una pratica priva di senso a cui si mette fine grazie a un impegno condiviso con Tessa Gelisio e la Lega Nazionale per la difesa del cane;

- sarà finalmente riconosciuto l’incidente in itinere anche a chi va al lavoro con la bicicletta, una norma attesa da tempo dalle numerose associazioni di ciclisti, Fiab e Salvaiciclisiti in primis;

- più sicuri verso le “carrette del mare”. I proprietari che causano inquinamento marino dovranno rispondere anche in base alla inadeguatezza dell’imbarcazione rispetto al carico trasportato;

- razionalizzazione della raccolta dei dati ambientali, per avere sempre informazioni complete e aggiornate;

- più green economy anche nella pubblica amministrazione, con la promozione degli appalti “verdi” e dei “criteri minimi ambientali” negli acquisti (pc, carta, pulizie, mense);

- anche i semafori consumeranno meno energia con la progressiva introduzione delle lampade a basso consumo;

- diventa più facile la pratica del “baratto”, lo scambio di beni usati;

- le piccole isole disporranno di maggiori risorse per la cura del territorio e la raccolta dei rifiuti, potendo aumentare sino a 5 euro il contributo di sbarco;

- sul fronte energetico si allarga la possibilità di autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili con la rimozione del tetto di 20 MWe.

LE MISURE CHE RICHIEDONO DECRETI ATTUATIVI. Tra i provvedimenti che necessitano dei decreti attuativi, troviamo:

- stimoli per l’economia circolare, che prevedono tra l’altro disincentivi per lo smaltimento in discarica; incentivi alle imprese per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e l’utilizzo di materie riciclate;

- una maggiore vigilanza sui cicli di smaltimento dei rifiuti;

- brutte notizie per l’abusivismo. Vengono semplificate le procedure e stanziati 10 milioni per l’abbattimento dei manufatti abusivi;

- per la mobilità sostenibile, invece, ci sono 35 milioni per i Comuni per nuovi progetti, in particolare per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro e l’istituzione nelle scuole del mobility manager.

Si tratta di un ‘pacchetto ambientale’ a tutto campo che contribuirà a fare dell’Italia un paese un po’ più pulito, efficiente e ‘green’”, sottolinea Realacci.

ART. 56 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO

Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e' attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

Il credito d'imposta e' ripartito nonche' utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalita' e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo, nonche' i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalita' per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonche' le eventuali revoche, anche parziali.

Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalita' individuate dal decreto.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

FONDO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DI BENI CONTAMINATI DA AMIANTO. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo e' disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i criteri di priorita' per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

ART. 20 CONSUMO ENERGETICO DELLE LANTERNE SEMAFORICHE

All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica gia' esistente, ove cio' sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformita' del segnale luminoso durante il loro funzionamento».

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