È inammissibile variare i contenuti dell’offerta economica dopo lo svolgimento della gara d’appalto.
Lo ribadisce l’Anac nel parere n. 183 del 3 maggio 2023 approvato in seguito alla richiesta dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana sull’affidamento del servizio di reclutamento di personale per i servizi sociali del comune di Meldola con un importo a base di gara di poco più di un milione di euro. All’Autorità è stato chiesto di esprimere un parere sulla possibilità di accettare i giustificativi presentati dall’aggiudicatario Synergie Italia Agenzia per il lavoro spa in sede di verifica della congruità dell’offerta, dai quali si desume come l’operatore economico abbia utilizzato un modello di calcolo del ribasso offerto non conforme a quanto stabilito dalla documentazione di gara, e, in caso positivo, circa la possibilità di ricalcolare il ribasso offerto e il punteggio da attribuire all’offerta economica applicando il metodo di calcolo corretto indicato nella legge di gara.
LA PRECISAZIONE DI ANAC. Anac sottolinea che le modalità di calcolo da applicare erano state chiaramente indicate dalla stazione appaltante, che aveva anche esemplificato l’operazione di calcolo della percentuale: si tratta peraltro di modalità di calcolo che sono state seguite da tutti gli altri partecipanti alla gara e che, come ovvio, avrebbero consentito a Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. di offrire lo stesso prezzo complessivo che ha offerto, semplicemente offrendo un ribasso del 5,636% invece che del 62%.
L’intenzione di applicare il ribasso al solo decimale del moltiplicatore a base di gara e non al moltiplicatore nella sua interezza (1,10), come esplicitato in sede di giustificazioni, rappresenta una inammissibile variazione postuma dei contenuti dell’offerta e pertanto non può essere accettata come giustificazione del prezzo offerto. Per gli stessi motivi, anche la “conversione” secondo le regole di gara del ribasso offerto dall’impresa, prospettata dalla stazione appaltante, si tradurrebbe in una inammissibile modifica postuma dell’offerta economica, in violazione della par condicio.
IL PRINCIPIO GENERALE. Il principio generale della immodificabilità dell’offerta, deducibile dal comma 9 dell’articolo 83 del codice appalti del 2016, ricorda Anac, è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, e a ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici.
Tale principio non consente di accettare come giustificativo del prezzo offerto il chiarimento che determini una variazione postuma dei contenuti dell’offerta economica, non sorretta da elementi chiari e univoci desumibili dall’offerta stessa. Il chiarimento fornito da Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. in sede di giustificativi circa il valore cui aveva inteso applicare il ribasso offerto costituisce una inammissibile variazione postuma dei contenuti dell’offerta economica, in violazione del principio della par condicio e, pertanto, non può essere accettata come giustificazione del prezzo offerto.