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Inarcassa: chiarimenti sulla deroga al minimo soggettivo

Chi prevede di conseguire nel 2017 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2017, dopo la presentazione della dichiarazione on line

lunedì 30 gennaio 2017 - Redazione Build News

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Inarcassa ricorda che l'articolo 4, comma 3 del Regolamento generale di previdenza 2012 “prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

Pertanto, chi prevede di conseguire nel 2017 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2017, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso).

I REQUISITI

- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;

- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;

- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;

- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

LA DOMANDA. Per l’anno in corso la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (esempio: se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2017. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’ importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30 giugno, esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.

MODALITÀ DI VERSAMENTO. Se l’ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2018 per il 2017), sarà inferiore a € 15.724, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/18.

Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 15.724, verrà generato un MAV con scadenza 31/12/18 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).

GLI EFFETTI. La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.

Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2017, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725 euro, per cui l'anzianità sarà pari a 116 giorni anziché 365. [(725/2.280) * 365 gg.]

Si potrà integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria). La domanda di riscatto può essere presentata già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato e l'elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento del conguaglio eventuale.

Ad esempio: il riscatto della deroga 2017, di n. 248 giorni, sarà possibile entro il 31/12/2022. La domanda potrà essere presentata già dal 1° gennaio 2018 ma l’elaborazione dell’onere potrà avvenire soltanto dopo il 31 ottobre 2018 (termine di presentazione della dichiarazione reddituale 2017).”

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