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Inarcassa: le differenze tra Durc e attestazione di regolarità contributiva

I chiarimenti in una nota del presidente Paola Muratorio in merito alle attestazioni chieste dalle stazioni appaltanti

venerdì 10 aprile 2015 - Redazione Build News

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Pubblichiamo una nota di chiarimento della presidente di Inarcassa, Paola Muratorio, riguardo le differenze tra l'istituto del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e quello dell'attestazione di regolarità contributiva che le Stazioni Appaltanti richiedono alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti.  

«Ho accolto con piacere il cordiale invito di Casa & Clima a pubblicare un contributo in tema di disciplina della c.d. “regolarità contributiva”, trattandosi di un tema particolarmente importante per i professionisti, e sul quale, a volte, si è fatta una non corretta informazione.

Va chiarito, innanzitutto, che il Documento Unico di Regolarità Contributiva, noto come DURC, disciplinato dall’art. 6 del D. P. R. 207/2010, è un istituto giuridico distinto dall’attestazione di regolarità contributiva che le Stazioni Appaltanti richiedono all’Associazione da me presieduta.

Infatti, i commi 6 e 7 dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 prevedono che, qualora le Stazioni Appaltanti affidino a professionisti esterni la “redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione”, quale che ne sia la natura giuridica, “All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario”, che rappresenta un adempimento diverso dal DURC dell’impresa.

Quindi, l’affidamento degli incarichi di progettazione da parte delle Stazioni Appaltanti è subordinato alla regolarità contributiva dei professionisti nei soli confronti di Inarcassa, se iscritti a questa Associazione, ma anche dell’INPS, nel caso in cui si tratti di lavoratori dipendenti iscritti anche alla GS INPS o di Società di Ingegneria tenute a certificare la regolarità contributiva in relazione agli adempimenti previdenziali verso i propri dipendenti.

Negli anni scorsi, Inarcassa ha chiesto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici un parere in ordine all’applicabilità della disciplina dell’intervento sostitutivo delle Stazioni Appaltanti in caso di DURC negativo, alla fattispecie dell’attestazione di regolarità disciplinata dal citato art. 90 del D. Lgs. 163/06. Se, cioè, potesse trovare applicazione analogica ad Inarcassa il regime di tutela privilegiata dei crediti previsto dall’art. 4.2 del D.P.R. 207/2010, secondo il quale il responsabile del procedimento che acquisisca un DURC indicante un’inadempienza contributiva trattiene dal pagamento dovuto alla ditta l’importo corrispondente all'inadempienza, disponendone il versamento diretto all’ente previdenziale.

Col suo parere A.G. 26/2011, la citata Autorità ha chiarito che l’assenza di una norma esplicita in tal senso non consente l’applicazione analogica dell’art. 4.2 citato e, più in generale, l’impossibilità di applicazione analogica della normativa relativa al DURC al diverso istituto dell’attestazione di regolarità contributiva.»

Paola Muratorio

Presidente Inarcassa

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