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Inarcassa: novità dal 1° gennaio 2021

Il 1° gennaio entreranno in vigore le novità in materia di riscatti e ricongiunzioni e le modifiche al Regolamento Generale Previdenza (RGP)

mercoledì 30 dicembre 2020 - Redazione Build News

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Il 1° gennaio entreranno in vigore le novità di Inarcassa in materia di riscatti e ricongiunzioni e le modifiche al “Regolamento Generale Previdenza” (RGP), recentemente approvate dai ministeri e deliberate dal Comitato Nazionale dei Delegati nelle riunioni di giugno 2019 e luglio 2020.

A - Iscrizione e contribuzione

1. Obbligo di comunicazione di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (art. 2, comma 1 e 3). Diventa obbligatorio comunicare il proprio indirizzo PEC, ed eventuali variazioni, in sede di dichiarazione annuale. L’omessa o ritardata comunicazione comporta l’addebito della sanzione (130 euro) che non si duplica con quella per omessa o ritardata dichiarazione.

2. Esclusione della sanzione per rettifica dichiarazione (Art. 2, comma 3 lett. a) e b)). La sanzione per omessa o ritardata dichiarazione non si applica qualora siano presenti errori di natura formale di compilazione e/o rettifiche successive alla scadenza che non comportino l’addebito di ulteriore contribuzione.

3. Contribuzione minima dei pensionati iscritti (art. 4, comma 3 e 5, comma 3). Viene introdotto l’obbligo di versamento della contribuzione minima soggettiva e integrativa in misura del 100% anche per i pensionati iscritti (oggi ridotta del 50%). La contribuzione ridotta al 50% resta confermata solo per gli iscritti titolari di pensione di invalidità Inarcassa e per gli iscritti titolari dell’assegno per figli con disabilità grave.

4. Deroga al contributo soggettivo minimo (art. 4, comma 3). Sono esclusi da questa facoltà i pensionati Inarcassa, i pensionati di altro ente previdenziale (tranne i titolari di pensione di invalidità civile dell’INPS) e i giovani professionisti fino a 35 anni che beneficano della contribuzione ridotta.

5. Contribuzione ridotta per i giovani nei primi 5 anni di attività e fino a 35 anni di età (art. 4, comma 4 e 5, comma 4). La modifica prevede la riduzione del limite di reddito per aver diritto all’agevolazione rispetto a quello finora indicato dalla tabella G del RGP. La riduzione contributiva viene riconosciuta se il reddito professionale è uguale o inferiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti nel biennio precedente l’anno oggetto di agevolazione. Ad esempio il diritto all’agevolazione per l’anno 2021 si basa sul reddito medio dichiarato dagli iscritti negli anni 2020 (reddito 2019) e 2019 (redditi 2018).

6. Pagamento dei contributi: termini scadenti di sabato o festivi (art. 10, comma 6). I versamenti e gli adempimenti anche telematici previsti dal Regolamento che scadono di sabato o in giorni festivi sono rinviati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

7. Decadenze (art. 11, comma 2). Dopo 5 anni Inarcassa non può più effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione anche in assenza dei requisiti formali e di continuità professionale di cui all’articolo 7 dello Statuto. E’ il quinquennio il riferimento temporale entro cui operare sia l’iscrizione retroattiva sia la cancellazione o rettifica di periodi pregressi. La decadenza del quinquennio decorre dal termine di scadenza del conguaglio contributivo. I contributi versati relativi alle annualità precedenti il quinquennio sono validi ai fini previdenziali anche se sovrapposti con periodi di altre gestioni previdenziali obbligatorie.

B - Trattamenti previdenziali

8. Prescrizione dei ratei di pensione. Si riduce a 5 anni la prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non liquidati e la possibilità di Inarcassa di richiedere prestazioni indebitamente corrisposte (art. 11, comma 1). Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte per errore imputabile ad Inarcassa, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (art. 30, comma 5).

9. Maturazione del diritto a pensione (art. 16 bis).

- La maturazione del diritto a pensione è subordinata al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi ed oneri accessori con riferimento all’intera carriera dell’iscritto, fermo restando gli ulteriori requisiti età e anzianità contributiva minima previsti di per i singoli trattamenti (comma 1).

- L’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione. Non sono utili ai fini dell’anzianità contributiva le annualità che presentino inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei contributi e relativi oneri accessori (comma 2).

- La contribuzione versata in misura parziale rispetto a quanto dovuto, non utile quindi ai fini previdenziali, non può essere restituita (comma 3).

- Le prestazioni previdenziali sono corrisposte solo in seguito alla domanda dell’interessato, ad eccezione della prestazione supplementare che è erogata d’ufficio (comma 4).

- La domanda di pensione può essere revocata fino a quando non sia stato notificato il provvedimento di pensionamento (comma 5). In presenza di irregolarità accertate in sede di pensionamento l’associato ha 180 giorni, dalla richiesta dell’ufficio, per sanare la posizione contributiva dopodiché la domanda di pensione decade e dovrà essere nuovamente ripresentata (comma 6).

10. Pensione di vecchiaia unificata anticipata: percentuale di riduzione (art. 20, comma 3). La percentuale di riduzione della quota retributiva della Pensione di Vecchiaia Unificata Anticipata viene stabilita in quota fissa, pari allo 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto all’età pensionabile ordinaria. Questo meccanismo sostituisce la riduzione definita dalla Tabella M del RGP.

11. Pensione di invalidità: sospensione del trattamento (art. 22, comma 4). Viene alzata la soglia reddituale per la sospensione del trattamento. La pensione è sospesa qualora ricorrano contestualmente le seguenti due condizioni: il reddito professionale è superiore a due volte l’importo della pensione in godimento e l’importo della pensione sommato al reddito professionale è superiore a tre volte il valore della pensione minima della Tabella O del RGP.

12. Pensione superstiti: beneficiari e requisiti (art. 24). La pensione per i superstiti (reversibilità e indiretta) viene estesa anche ai figli maggiorenni affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Diventano titolari del diritto anche i superstiti dell’associato che all’epoca del decesso non era più iscritto a Inarcassa che abbiano maturato cinque anni di anzianità contributiva. Resta inoltre confermato il diritto della pensione ai superstiti con soli due anni di anzianità contributiva se il professionista è iscritto al momento del decesso.

13. Pensione minima: certificazione ISEE (art. 28, comma 5, lett. a)). La certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare) da presentare per ottenere l’integrazione al trattamento minimo è quella rilasciata nell’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione del diritto qualora quest’ultimo si perfezioni successivamente alla domanda.

14. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi (art. 34, comma 1). Le variazioni percentuali vengono adeguate a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione annuale dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) calcolato dall’ISTAT. Al fine di applicare la rivalutazione con effetto immediato il periodo di riferimento per determinare la variazione percentuale viene anticipato di 6 mesi: da luglio del secondo anno precedente a giugno dell’anno precedente a quello da cui ha effetto la rivalutazione.

C - Ricongiunzioni

15. I requisiti di accesso alla ricongiunzione non onerosa (art. 5 RR). La ricongiunzione contributiva non onerosa dei periodi lavorativi fino al 31/12/2012 - come alternativa alla ricongiunzione retributiva onerosa – è confermata per gli iscritti che alla data della domanda abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione a Inarcassa. Gli iscritti che non soddisfano il requisito di anzianità minima potranno invece ricongiungere esclusivamente con il metodo retributivo. Sono confermati i requisiti precedenti per i periodi assicurativi dal 01/01/2013.

16. Calcolo dei periodi ricongiunti con metodo contributivo (art. 6 RR). La quota di pensione dei periodi ricongiunti con “metodo contributivo” è determinata con parametri specifici per tenere conto dei maggior oneri derivanti dalla reversibilità del trattamento ai superstiti. Saranno utilizzati coefficienti di trasformazione definiti in base all’anno di nascita e all’età di pensionamento indicati nella nuova Tabella (F) annualmente aggiornati alla speranza di vita della categoria.

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