Non può essere compensato con un semplice rimborso spese il professionista che redige un progetto.
Lo ha osservato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n. 19 del 18 febbraio 2015.
Nel caso in esame un comune, in qualità di stazione appaltante, ha conferito l’incarico di progettazione preliminare ex scuola media per la realizzazione di alloggi per studenti fuori sede a tre professionisti per l’importo forfettario lordo totale di € 2.000,00, comprensivo di I.V.A. e c.n.a.p.i.a., specificando che «al finanziamento degli onorari di competenza del professionista si farà fronte per l'importo effettivo progettuale con il finanziamento specifico qualora il progetto venga approvato e finanziato, dando atto che in caso contrario verrà riconosciuto al professionista un rimborso spese di euro 2.000,00». In tale delibera viene inoltre evidenziato che «l’incarico può essere affidato intuitu personae» in quanto inferiore «al limite di 100.000,00 € di cui all’art. 17 comma 12 l. 109/94 e s.m.».
L’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Regione Marche ha segnalato all'Anac la delibera del comune rilevando alcune circostanze non ritenute in linea con le vigenti disposizioni normative.
I RILIEVI DELL'ANAC. In proposito, il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione ribadisce che “non è conforme alla normativa vigente in tema di affidamenti di servizi tecnici la possibilità di prestazione professionale a favore di una S.A. a fronte di un semplice rimborso spese che, inoltre, appare veramente esiguo ed incongruo rispetto al valore dell’intervento stimato con il progetto inizialmente proposto (stimato in € 2.176.529,17 ) e poi finanziato per € 1.487.865,71”.
Secondo l'Anac “L’esiguo rimborso spese previsto per la prestazione potrebbe ritenersi in contrasto col principio stabilito dall'art. 2233, comma 2, del Codice Civile secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione”.
ILLEGITTIME LE CLAUSOLE CHE SUBORDINANO IL PAGAMENTO DI UNA PRESTAZIONE ALL’OTTENIMENTO DEL RELATIVO FINANZIAMENTO. Nella delibera del comune è poi indicato che ai professionisti verrà riconosciuto il corrispettivo se l’opera verrà finanziata. “L’Autorità – ricorda l'Anac - si è ampiamente espressa sulla illegittimità di clausole che subordinano il pagamento di una prestazione all’ottenimento del relativo finanziamento; a questo proposito si richiama brevemente quanto indicato nella determinazione 5/2010: «l’abolizione dei minimi tariffari non ha abrogato il divieto, tuttora in vigore, di subordinare il pagamento dei compensi relativi alla progettazione all’ottenimento del finanziamento dell’opera. Deve ribadirsi, al riguardo, quanto già asserito da questa Autorità ed in particolare che non è possibile - a pena di nullità - affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali, relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ai finanziamenti dell’opera, né è ammissibile subordinare il pagamento di tali compensi a fasi della realizzazione dei lavori ed in particolare all’emissione dei S.A.L. La progettazione di un’opera pubblica non può costituire un’attività fine a se stessa, svincolata dalla esecuzione dei lavori, con la conseguenza che non si può affidare un incarico di progettazione senza che l’opera sia stata non solo programmata, ma sia stata anche indicata l’effettiva reperibilità delle somme necessarie per realizzarla e che, pertanto, con l'entrata in vigore della legge Bersani non è stato abrogato l’articolo 92, comma 1, del Codice (cfr. sul punto, determinazione n. 4/2007; deliberazione n. 125/2007)».
In sintesi, l'Autorità anticoruzione ha deliberato che:
- non risulta coerente con le disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, del d.lgs. 163/2006 la corresponsione di un semplice rimborso spese, pari ad € 2.000,00 a fronte dell’espletamento di servizi di ingegneria (progettazione preliminare);
- la mancata indicazione della motivazione del ricorso a professionisti esterni, previo accertamento e certificazione del responsabile del procedimento, risulta in contrasto con l’art. 90, comma 6, del d.lgs.163/2006;
- non sono state indicate dalla S.A. le modalità di selezione dei professionisti affidatari e le motivazioni di scelta dei professionisti stessi, in contrasto coi principi generali di trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e pubblicità di cui all’art. 2 del Codice dei Contratti;
- il frazionamento dell’unitarietà dell’incarico, con il conseguente ricorso all’affidamento diretto di servizi di ingegneria per una somma complessiva superiore al limite di € 100.000,00, appare violare quanto disposto dall’art. 91, comma 1, del d.lgs 163/2006;
- risulta la non rispondenza delle nuove statuizioni introdotte nel regolamento di ripartizione dell’incentivo per la progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo a criteri di trasparenza ed economicità oltre alla non coerenza con quanto previsto dall’art. 92, comma 5, del Codice dei Contratti.