“Sono incentivabili, ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le funzioni tecniche i cui oneri non siano stati inizialmente previsti nel quadro economico, purché: a) sussista la copertura nel bilancio dell’ente, b) ricorrano tutte le condizioni di ordine generale, c) l’operazione di successiva inclusione nel quadro economico sia assistita da una motivazione rafforzata che dia conto dei fatti sopravvenuti e non prevedibili che comportano la necessaria previsione dello svolgimento di funzioni tecniche e della sua finalizzazione all’interesse pubblico”.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 56/2021.
La Corte dei Conti Emilia-Romagna ha inoltre deliberato di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, la seguente questione di massima avente carattere di interesse generale: “se il contratto di rendimento energetico, disciplinato dal legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai fini di applicabilità della disciplina di cui all’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia qualificabile quale appalto, concessione o partenariato pubblico privato e se tale qualificazione implichi l’incentivabilità o meno delle funzioni tecniche ivi disciplinate, ovvero, qualora tale qualificazione risulti non determinante, se, ed a quali condizioni, sia legittimo prevedere l’incentivabilità di funzioni tecniche per i contratti di rendimento energetico”.
In allegato la deliberazione n. 56/2021