Efficientamento energetico

Incentivi agli impianti biogas fino a 300 kW: online le FAQ del GSE

Chiarimenti su modalità di accesso e requisiti, registro e presentazione delle domande di accesso agli incentivi

giovedì 11 aprile 2019 - Redazione Build News

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Il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato le FAQ relative all’incentivazione degli impianti a biogas fino a 300 kW ai sensi della Legge n. 145/2018.

Per maggiori informazioni sui requisiti, sul Registro, sulle tariffe e sulle modalità di presentazione delle richieste è possibile consultare l’Addendum alle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016 e le stesse Procedure.

MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI

Cosa si intende per “derivanti dalle aziende agricole realizzatrici ”e“ loro colture”?

La biomassa in alimentazione all'impianto si intende derivante dalla azienda agricola realizzatrice dell'impianto qualora provenga esclusivamente da allevamenti e/o da coltivazioni di terreni di proprietà del Soggetto Responsabile o, nel caso di impianti realizzati in forma consortile, dei soggetti consorziati. Sono equiparate alla proprietà altre forme di disponibilità e/o possesso, previste dal Codice Civile (quali, ad esempio, l'affitto, il comodato d'uso, l'usufrutto), purché la conduzione degli allevamenti e/o dei terreni da parte della azienda agricola realizzatrice dell'impianto o, nel caso di impianti realizzati in forma consortile, dei soggetti consorziati, sia regolarmente documentata da idoneo/i contratto/i e dal/dai rispettivo/i fascicolo/i aziendale/i.

Esistono vincoli in merito alle specie coltivate come colture di secondo raccolto?

?Il comma 954 della Legge n.145/2018 prevede la possibilità di impiego, ai fini dell'accesso agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016, di una eventuale generica quota di “colture di secondo raccolto" delle aziende realizzatrici dell'impianto, nella misura massima del 20%.

Fermi restando i vincoli sulla provenienza, la coerenza con i titoli autorizzativi e i piani di coltivazione, le modalità di verifica e quant'altro specificato nell'Addendum alle Procedure Applicative del DM 23 giugno 2016, non sono previste limitazioni sulle specie coltivabili in “secondo raccolto".

Possono accedere agli incentivi di cui all’art. 1, comma 954, della Legge n.145/2018 gli impianti alimentati da gas prodotti mediante pirogassificazione?

?No. Il comma 954 della Legge n.145/2018 si riferisce a “impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas" e specifica che detti impianti, a determinate condizioni, “continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016".

L'articolo 2, comma 1, lettera u), del DM 23 giugno 2016 definisce biogas “il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa".

Il gas prodotto con il processo di pirogassificazione non rientra quindi nella definizione di “biogas".

Quali sono le condizioni per il rispetto del vincolo sull’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali?

?Il comma 954 della Legge n.145/2018 prevede che “L'accesso agli incentivi […] è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali". Non è prevista una soglia minima sulla quantità di energia termica recuperata né sull'eventuale stagionalità del recupero. Come precisato nell'Addendum, è però necessario fornire evidenza della effettiva alimentazione di tutte le utenze termiche a servizio dei processi aziendali con il calore recuperato e delle modalità con le quali tale recupero è effettuato.

Qual è la definizione di potenza cui occorre fare riferimento per l’accesso agli incentivi del DM 23 giugno 2016 ai sensi della Legge n.145/2018?

La definizione a cui fare riferimento è quella prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera p) del DM 23 giugno 2016, secondo la quale la potenza di? un impianto a biogas è “la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034”.

Nel caso per due o più “impianti” ricorrano le condizioni previste dall’articolo 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016 (ossia gli stessi risultino nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore, e ubicati a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica e/o localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue), fermo restando l’articolo 29 del DM 23 giugno 2016, sono da considerarsi un unico impianto di potenza pari alla somma delle singole potenze calcolate ai sensi dell’articolo 2.

REGISTRO

Per l’iscrizione al Registro si applicano i requisiti previsti dal DM 23 giugno 2016?

Sì. Oltre ai requisiti specifici previsti dalla Legge n.145/2018 [per i quali si rimanda all'Addendum delle Procedure applicative del DM 23 giugno 2016], per l'iscrizione al Registro si applicano i requisiti del DM 23 giugno 2016. Per presentare la richiesta di iscrizione è pertanto necessario essere titolari sia di autorizzazione valida ed efficace per la costruzione e l'esercizio dell'impianto sia del preventivo di connessione accettato in via definitiva dal proponente.

Se un impianto ha i requisiti per poter accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione ma sceglie di iscriversi al Registro, può presentare, successivamente all’iscrizione, domanda di accesso diretto?

?Sì, ma nel solo caso in cui sia risultato in posizione non utile nella graduatoria del Registro. L'ammissione in posizione utile nella graduatoria determina invece il venir meno del diritto all'accesso diretto.

Gli impianti per i quali sono già iniziati i lavori possono iscriversi al Registro o al Registro per interventi di rifacimento ai sensi del DM 23 giugno 2016?

?In analogia a quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6, del DM 23 giugno 2016, l'accesso agli incentivi per gli impianti iscritti al Registro previsto dalla Legge n.145/2018 è riconosciuto a condizione che i relativi lavori di costruzione siano iniziati dopo l'inserimento in posizione utile nella graduatoria. Fanno eccezione gli impianti iscritti al Registro del DM 23 giugno 2016 (di cui al Bando pubblicato il 20 agosto 2016) e quelli aventi diritto all'accesso diretto ai sensi del medesimo decreto.???

Gli impianti iscritti al precedente Registro del DM 2016 possono essere iscritti al Registro di cui all’art. 1, comma 955, della Legge n.145/2018?

?Sì. Gli impianti iscritti al Registro del DM 23 giugno 2016 (di cui al Bando pubblicato il 20 agosto 2016), anche se in posizione non utile in graduatoria o decaduti a seguito di rinuncia, di verifica o di diniego della richiesta di ammissione agli incentivi, possono essere iscritti al Registro di cui all'art. 1, comma 955, della Legge n.145/2018, purché alla data di iscrizione posseggano tutti i requisiti necessari.

Nel caso di impianti in posizione utile nella graduatoria del Registro del DM 2016, ai fini della nuova iscrizione è necessario presentare rinuncia alla posizione utile precedentemente conseguita.

Per gli impianti iscritti al precedente Registro del DM 2016 sono previste specifiche riduzioni della tariffa?

?Sì. Come previsto dall'art. 11, comma 3, del DM 23 giugno 2016, per impianti risultati in posizione utile nel Registro di cui al Bando pubblicato il 20 agosto 2016, che non siano entrati in esercizio, anche a seguito di decadenza, nel limite di tempo massimo di cui all'articolo 11, comma 2, dello stesso Decreto o che abbiano presentato rinuncia dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione della prima graduatoria in cui sono risultati in posizione utile, in caso di ammissione agli incentivi secondo le disposizioni della Legge n.145/2018, si applica una riduzione di tariffa del 15%.

Per tutti i dettagli sulle tariffe riconosciute si rimanda al Par. 3.4 delle Procedure Applicative del DM 2016 e al Cap. 3 del relativo Addendum.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

Quali sono le tempistiche per la presentazione della domanda di accesso agli incentivi?

Per gli impianti ad accesso diretto e per quelli ammessi al Registro in posizione utile, la domanda di accesso agli incentivi deve pervenire entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, con le due eccezioni seguenti:

- per gli impianti con diritto di accesso diretto già in esercizio alla data di apertura del Portale informatico (10/04/2019), il termine di 30 giorni per la presentazione delle richieste si applica a partire dalla suddetta data di apertura.

- per gli impianti per i quali è dovuta l'iscrizione al Registro che siano già in esercizio alla data di pubblicazione della graduatoria, il termine di 30 giorni per la presentazione delle richieste si applica a partire dalla data di pubblicazione (si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del DM 23 giugno 2016, è possibile aver iniziato i lavori solo per gli impianti iscritti al Registro di cui al Bando pubblicato il 20 agosto 2016).

Nel caso di superamento dei termini di cui sopra l'impianto incorre nel “fuori tempo" [si veda FAQ “Cosa si intende per “fuori tempo" e per “data di entrata in esercizio convenzionale"?" nella sezione FAQ DM 2016].

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