Con la sentenza n. 5077/2017 pubblicata il 2 maggio, la sezione terza ter del Tar Lazio ha annullato un provvedimento del 28 giugno 2012 con il quale il Gestore dei servizi energetici ha disposto, ai sensi dell’art. 43 d. lgs. n. 28/2011, l’esclusione dalla concessione di incentivi di sua competenza per un periodo di 10 anni a una società titolare di un impianto fotovoltaico.
Nella sentenza il Tar Lazio osserva che “gli artt. 23 comma 3 e 43 comma 1 d. lgs. n. 28/2011 sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 51/2017 la quale, in riferimento alle predette disposizioni, ha ritenuto sussistente il vizio di eccesso di delega ex art. 76 Cost.”.
Pertanto “la caducazione dell’art. 43 d. lgs. n. 28/2011, costituente norma attributiva del potere esercitato dal Gestore con il provvedimento del 28 giugno 2012, comporta l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’atto in esame”.
Ricordiamo che secondo la Consulta – nella citata sentenza n. 51/2017 - la sanzione, prevista dall’art. 43 d. lgs. n. 28/2011, dell’esclusione dalla concessione di incentivi di competenza del Gestore per un periodo di 10 anni, “contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza ai quali il legislatore delegante voleva, viceversa, conformata la risposta alle infrazioni alle disposizioni dei decreti attuativi commesse dagli operatori del settore”. Tale sanzione infatti incide “sull'esercizio della libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale (in un settore di attività particolarmente legato al sostegno di incentivi), nei confronti di un'ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante”.
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