Con l'ordinanza n. 11206/2018 depositata il 20 novembre, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91 del 2014, come convertito dalla l. n. 116 del 2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici.
In particolare, si chiede alla Corte Ue se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia.
Il Tar ha chiarito che le domande formulate nel giudizio hanno ad oggetto l’annullamento di decreti attuativi di leggi, dettagliatamente illustrate nell’ordinanza, recanti una revisione degli incentivi e delle relative modalità di corresponsione. Con la sentenza n. 16 del 2017 la Corte costituzionale, per i profili di diritto europeo, concernenti la lesione dell’affidamento dei fruitori degli incentivi, ha giudicato non arbitrario né irragionevole – e dunque legittimo – l’intervento del legislatore italiano sulle dette posizione consolidate.
Ad avviso della Corte costituzionale, quello in esame costituisce “un intervento che risponde ad un interesse pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco, volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell’energia elettrica”.
In particolare poi la Corte ha osservato che “il principio di protezione della proprietà”, esteso ai diritti di credito, di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con l.4 agosto 1958, n. 848, non è di ostacolo a interferenze da parte della pubblica autorità in presenza di un interesse generale (Corte EDU, sentenza 14 febbraio 2012, Arras e altri c. Italia) e che al fine della verifica di sussistenza di un tale interesse e della congruità delle sue modalità attuative è riconosciuto, a ciascuno Stato membro, un ampio margine di apprezzamento.
Nella motivazione della pronuncia si legge, ancora, che “la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella nota sentenza Plantanol GmbH & Co KG c. Hauptzollamt Darmstadt (C-201/08 del 10 settembre 2009), citata anche nelle ordinanze di rimessione, ha riconosciuto che l’abolizione anticipata di un regime di favore rientra nel potere discrezionale delle Autorità nazionali, incontrando ostacolo solo nell’affidamento che nel mantenimento dello stesso potrebbe porre l’«operatore economico prudente e accorto». E, per quanto in precedenza osservato, l’intervento del legislatore, del quale qui si discute, non è stato imprevedibile né improvviso, per cui l’‘operatore economico prudente e accorto’ avrebbe potuto tener conto della possibile evoluzione normativa, considerate le caratteristiche di temporaneità e mutevolezza dei regimi di sostegno”.
Il Tar, ritenuti irrisolti alcuni profili non oggetto della sentenza del Giudice costituzionale, reputa comunque necessario, alla luce delle considerazioni che seguono, ottenere una pronuncia della Corte di giustizia sulla compatibilità delle descritte previsioni nazionali con il diritto europeo; occorre, ad avviso del giudice rimettente, chiarire in particolare, anche alla luce del diritto europeo derivato in materia di produzione energetica, se sia consentito al legislatore nazionale – a seguito di una diversa e sopravvenuta valutazione degli interessi in gioco che pure possa portare a un “equo bilanciamento” tra gli stessi – di intervenire su situazioni già consolidate in forza dei provvedimenti all’ammissione agli incentivi nonché in forza di convenzioni già stipulate con la parte pubblica.
In allegato l'ordinanza n. 11206/2018 del Tar Lazio