Con la sentenza n. 6102/2016 depositata il 24 maggio, il Tar Lazio (Sezione Terza Ter) ha parzialmente accolto il ricorso presentato da assoRinnovabili contro il ministero dello Sviluppo e il Gestore dei servizi energetici per la disciplina delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gse nelle verifiche degli incentivi.
Il Mise con il decreto del 24 dicembre 2014 ha approvato le tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 91/2014.
Il 13 maggio 2015 il Gse ha pubblicato sul suo sito internet le “Modalità operative per il riconoscimento delle tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività di gestione, verifica e controllo relative ai meccanismi di incentivazione e sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica”, redatte ai sensi dell’all. 1 al d.m. 24 dicembre 2014.
LE PARTI ANNULLATE DAL TAR. Accogliendo in parte il ricorso di assoRinnovabili, il Tar Lazio ha annullato, nel par. 2, All. 1 del d.m. 24 dicembre 2014:
- il riferimento alla potenza dell’impianto (“/kW”) nella Tab. 2, riquadro “corrispettivo per istruttoria” (per le spese di istruttoria previste per gli impianti FER differenti dai fotovoltaici);
- il primo periodo del 2° capoverso concernente la tariffa applicabile ai CV per l’anno 2015.
Inoltre il Tar ha stabilito l'annullamento dei seguenti punti delle Modalità operative: 5.1, 2° capoverso (riconoscimento Cogenerazione ad alto rendimento); 6.3, 1° capoverso (Biocarburanti); 3, 2° capoverso (Ritiro dedicato).