Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (“decreto correttivo”) ha apportato correzioni e integrazioni al Codice degli appalti approvato con D.lgs. n. 36/2023, ritenute necessarie od opportune a seguito della prima applicazione del nuovo Codice.
Alcune modifiche riguardano gli incentivi alle funzioni tecniche (cfr. art. 45, Codice). In un’ottica di assistenza tecnica e supporto gratuito a Comuni e Città Metropolitane da parte dell’Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha pubblicato il nuovo Quaderno n° 54 utile ad applicare le nuove disposizioni sugli incentivi delle funzioni tecniche tenendo conto anche delle circolari e pareri del MIT, di ANAC e delle Corti dei Conti, intervenuti a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti nel luglio 2023 ad oggi.
Chiude il Quaderno il consueto schema/facsimile di atto regolamentare da adattare alle specifiche realtà organizzative dell’ente.
Le modifiche
Per quanto riguarda gli incentivi alle funzioni tecniche, le modifiche apportate dal decreto correttivo concernono, in particolare:
a) l’ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi;
b) l’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo: le attività tecniche incentivabili, con integrazioni all’allegato I.10; la definizione delle procedure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’incentivo, attraverso le integrazioni all’art. 32 dell’allegato II.14, afferente all’individuazione delle forniture e dei servizi considerati di particolare importanza.
Rimane invece invariata la disciplina innovativa relativa alle procedure per la liquidazione degli incentivi che avviene direttamente al personale dipendente senza la necessità di confluire in alcun fondo. Infine, gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 che sono poste a carico degli stanziamenti previsti per «le singole procedure» di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, includendo quindi anche gli affidamenti diretti. Rimane altresì invariata la misura complessiva dell’incentivo che è costituita da una somma non superiore al 2%, che deve essere modulata dall’Ente sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione.
L'Anci rinvia al Quaderno Operativo n. 40 per gli aspetti rimasti immutati della disciplina.