È giunto in Gazzetta ufficiale il regolamento del Ministero della Giustizia con le norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Si tratta del decreto 4 agosto 2021, n. 124, pubblicato sulla G. U. n.222 di ieri 16 settembre e vigente dal 1 ottobre 2021.
Il regolamento disciplina, per il Ministero della giustizia, la quantificazione, le modalita' ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice Appalti.
Percepiscono l'incentivo per funzioni tecniche i dipendenti del Ministero della giustizia che svolgono le funzioni tecniche per le attivita' indicate all'articolo 1, comma 4, ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' ripartito tra il personale del Ministero della giustizia, che, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, e' incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per le attivita', anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e specificamente:
a) programmazione della spesa per investimenti;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
d) responsabile unico del procedimento;
e) direzione dei lavori;
f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
g) collaudo tecnico amministrativo;
h) collaudo statico;
i) verifica di conformita' nei contratti di servizi e forniture.
Il decreto è disponibile in allegato.