Fino al riordino della materia, gli impianti di biogas fino a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, continuano ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro.
Lo prevedono i commi dal 561-bis al 561-quinquies della Legge di bilancio 2019, approvata con modifiche dal Senato.
In particolare – spiega il dossier parlamentare - il comma 561-bis prevede che fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all’anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante “incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, pubblicato in G.U. n. 150 del 29 giugno 2016. L’accesso agli incentivi è condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.
Si ricorda che l’articolo 24 del D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), prevede i criteri generali ed i meccanismi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012.
In particolare, il comma 5 demanda la concreta definizione delle modalità per l'attuazione dei citati sistemi di incentivazione fonti secondarie: decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Per accedere agli incentivi, relativi al D.M. 23/06/2016, sono previste tre diverse modalità, a seconda della potenza dell’impianto e della categoria di intervento:
1) Accesso diretto
Gli impianti di piccola taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento - possono presentare domanda a seguito dell’entrata in esercizio (modalità non più disponibile a seguito del superamento del termine del 31 dicembre 2017).
2) Iscrizione ai Registri
Gli impianti di media taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento - devono essere iscritti ai Registri per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto.
3) Aggiudicazione delle procedure competitive di Aste al ribasso
Gli impianti di grande taglia - nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento - devono partecipare alle procedure di Aste al ribasso per l’assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l’impianto.
In caso di interventi di potenziamento, per determinare la modalità di accesso agli incentivi, la potenza da considerare corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento.
Il comma 561-ter prevede che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l’ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all’iscrizione a registro nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato dal GSE secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.
Il comma 561-quater indica criteri di priorità in base ai quali il GSE forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro.
Il comma 561-quinquies prevede che le disposizioni in esame cessino di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione di cui al comma 561-bis, salvo che nelle seguenti ipotesi:
a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto;
b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile;
c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi della disciplina in esame prima della data di pubblicazione del predetto decreto.
Come evidenziato nella relazione tecnica, “posto che l’onere che discende dalla norma è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica”.