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Incentivi per l’attività di verifica preventiva della progettazione: chiarimenti dalla Corte dei Conti

Tale attività è incentivabile a norma dell’art. 113 del Codice Appalti, ricorrendone le condizioni generali, anche a favore del dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante

martedì 27 ottobre 2020 - Redazione Build News

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Il Presidente della Provincia di Modena ha rivolto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, “in ordine alla legittimità di un accordo o convenzione fra Enti locali al fine di utilizzare il personale dipendente dell’Ufficio tecnico di altra amministrazione”, chiedendo se il tecnico dipendente pubblico posto in ausilio all’amministrazione appaltante possa essere remunerato, per l’attività di “verifica del progetto di una opera pubblica ex art. 26 lettera C )” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite l’utilizzo degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del medesimo decreto legislativo, e già accantonati all’interno del quadro economico del progetto dell’opera pubblica e nel relativo capitolo di spesa, precisando nella richiesta di parere che “l’accordo in sottoscrizione dovrebbe quindi prevedere espressamente la remunerazione di tale attività di verifica tramite il trasferimento di dette somme dall’amministrazione committente i lavori, a favore di quella che mette a disposizione l’ufficio tecnico al fine dell’attività di verifica”.

Con la Deliberazione n. 87/2020/PAR, Adunanza del 6 ottobre 2020, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, nell'esprimere il proprio parere, ha enunciato il seguente principio:

L’attività di verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, svolta dai soggetti o dal soggetto individuati dal comma 6 dell’art. 26 nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo comma 7, nonché caratterizzata in concreto da una particolare complessità che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, è incentivabile a norma dell’art. 113 del medesimo decreto legislativo, ricorrendone le condizioni generali elencate al punto 2.1 in diritto, anche a favore del dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante.

In allegato la Deliberazione n. 87/2020/PAR della Corte dei Conti Emilia-Romagna

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