Efficientamento energetico

Incentivi rinnovabili elettriche, il decreto in Gazzetta Ufficiale

Entra in vigore il 30 giugno fino al 31 dicembre 2016. A disposizione a regime 435 milioni l’anno a favore dei nuovi impianti che verranno selezionati nel 2016

mercoledì 29 giugno 2016 - Redazione Build News

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Dopo 18 mesi di attesa, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.150 di oggi 29 giugno 2016 il decreto 23 giugno 2016 “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, firmato il 23 giugno scorso dal ministro dello Sviluppo economico di concerto con i ministri dell'Ambiente e delle Politiche agricole.

Il provvedimento, che sarà in vigore da domani, 30 giugno e fino al 31 dicembre 2016, è stato preventivamente autorizzato dalla Commissione Europea per garantirne la compatibilità con le linee guida sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente.

435 MILIONI ANNUI. Il DM mette a disposizione, a regime, 435 milioni di euro all’anno a favore dei nuovi impianti che verranno selezionati nel 2016. Il periodo di incentivazione avrà durata di vent’anni - venticinque per il solare termodinamico – e nel complesso verranno investiti nelle energie verdi circa 9 miliardi di euro nel ventennio. I nuovi incentivi verranno comunque erogati nel rispetto del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro annui.

ASTE AL RIBASSO E REGISTRI. Gli incentivi vengono assegnati attraverso procedure di aste al ribasso differenziate per tecnologia per gli impianti di grandi dimensioni (>5 MW), mentre gli impianti inferiori a tale soglia devono chiedere l’iscrizione ad appositi registri.

Il Decreto garantisce incentivi specifici per ciascuna fonte. In particolare, alle tecnologie “mature” più efficienti (come l’eolico) viene assegnata circa la metà delle risorse disponibili. La restante parte è equamente distribuita tra le tecnologie ad alto potenziale, con forti prospettive di sviluppo e penetrazione sui mercati esteri (come il solare termodinamico), e alle fonti biologiche il cui utilizzo è connesso alle potenzialità dell’economia circolare.

(1) Per gli impianti eolici offshore i cui soggetti responsabili non si avvalgono di quanto previsto all’articolo 25, comma 3, del DM 6 luglio 2012 e realizzano a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, spetta un premio pari a 40 €/MWh.

Per gli impianti alimentati a biomasse e biogas, di potenza superiore a 300 kW, le tariffe di cui alla tabella sono ridotte del 5% qualora non sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

a) L’impianto opera in cogenerazione ad alto rendimento;

b) L’impianto rispetta i valori di emissione di cui all’allegato 5 al decreto 6 luglio 2012;

c) L’impianto effettua il recupero di almeno il 30% dell’azoto totale in ingresso all’impianto attraverso la produzione di fertilizzanti e rispetta le condizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell’articolo 26 del decreto 6 luglio 2012, verificate con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 26.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE. La richiesta di iscrizione ai registri, alle procedure di asta e alle procedure per i rifacimenti nonché la richiesta per l’ammissione agli incentivi, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, vanno inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul suo sito, www.gse.it, secondo modelli approntati dal GSE e resi noti nella procedura applicativa.

Il GSE predispone i modelli di richiesta di accesso alle procedure di cui al decreto e di concessione della tariffa incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell’impianto su GAUDI’.

ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE D’ASTA, REGISTRI E RIFACIMENTI. La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell’impianto e attestate tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie.

Nel caso di partecipazione ad una procedura d’asta, alla dichiarazione è allegata:

a. una cauzione provvisoria, con durata limitata fino al centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d’asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% di quanto indicato al successivo paragrafo “Documentazione da trasmettere dopo la comunicazione di esito positivo dell’asta”, predisposta, quanto alle altre condizioni, secondo le modalità indicate nel medesimo paragrafo;

b. l’impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti, nella misura e secondo le modalità definite nel paragrafo citato alla precedente lettera a), e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

c. documentazione attestante la solidità finanziaria ed economica del soggetto partecipante ai sensi dell’art. 13, comma 2;

d. l’offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d’asta.

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI. La richiesta della tariffa incentivante è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, nella quale sono riportati i dati generali del soggetto responsabile e i dati dell’impianto, ivi inclusi, per gli impianti a bioenergie, i dati sulle caratteristiche e sulle tipologie di combustibile che alimenteranno l’impianto. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene, inoltre:

a) l’attestazione della ricorrenza delle condizioni per l’accesso ai premi previsti dal decreto e dell’impegno a presentare, ove previsto, richiesta al soggetto competente per la verifica del rispetto degli stessi;

b) l’importo di eventuali contributi in conto capitale ricevuti o assegnati nonché l’entità dell’investimento dichiarato in sede di richiesta del contributo in conto capitale. A tal fine sono inoltre dichiarate al GSE l’elenco delle società controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante, oltre agli incentivi già spettanti in qualunque forma, ivi inclusi i relativi importi;

c) l’impegno a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, anche nelle dichiarazioni oggetto di allegazione, e a conservare l’originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l’intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE.

Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono allegate:

a) dichiarazione del progettista ovvero del tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, riportante i dati tecnici dell’impianto, POD e Censimp, redatta su modello predisposto dal GSE, con la quale egli dichiara:

i. che l’impianto è stato realizzato conformemente a quanto riportato nel progetto autorizzato;

ii. che vi è assenza di interconnessioni funzionali con altri impianti e che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 5, comma 2, e di cui all’articolo 29 del decreto;

iii. che le caratteristiche dei motori primi e degli alternatori descritte sono corrispondenti a quanto riscontrabile sull’impianto. A tal fine sono allegate foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori;

b) per potenziamenti di impianti da fonte idraulica e i rifacimenti: la documentazione tecnicoeconomica prevista dell'Allegato 2.

Anche per l’efficace svolgimento delle attività da svolgere ai sensi del DM 31 gennaio 2014 e nelle more della piena operatività del sistema GAUDI’, il GSE potrà indicare o richiedere ulteriore documentazione non acquisibile dal medesimo sistema o comunque utili per l’istruttoria (Verbali installazione contatori o regolamento di esercizio e/o dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete, codici CENSIMP e POD, ecc.).

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO DELL’ASTA. In aggiunta a quanto sopra riportato, in seguito alla comunicazione di assegnazione dell’incentivo sulla base dell’esito positivo della procedura d’asta, il produttore dovrà trasmettere una cauzione da prestarsi sotto forma di fideiussione, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto per il quale si partecipa alla procedura d’asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell’Allegato 2, rilasciata da istituti bancari. La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE e restituita entro un mese dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:

a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale;

b) il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE.

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