La questione, oggetto del richiesto pronunciamento da parte della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, tende a conoscere se, ove gli incentivi per funzioni tecniche (previsti dall’art. 113, comma 2 del Codice degli appalti) siano stati imputati nei singoli quadri economici degli appalti affidati ancor prima dell’effettiva entrata in vigore - a far data dal 1 gennaio 2018 - della novellata disposizione del Codice degli appalti, questa imputazione contabile si sottrarrebbe (anche per il periodo temporale 2016 – 2017) ai limiti di spesa del trattamento accessorio del personale.
Con la delibera 26/SEZAUT/2019/QMIG, la Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto:
«Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture».
In allegato la delibera