L'incentivo ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 è ispirato a una logica di premialità dell'efficienza; pertanto, non ricorrono ostacoli alla sua erogazione in assenza di difformità da tale parametro, come nel caso delle circostanze impreviste e imprevedibili di cui alle varianti in corso d'opera o delle prestazioni supplementari.
Lo ha precisato la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nella Deliberazione n. 162/2018/PAR, avente ad oggetto la richiesta di parere del Sindaco di Taranto in merito ad Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
Il presupposto indefettibile ai fini dell'erogazione dell'incentivo deve essere rinvenuto nell'effettivo espletamento, in tutto o in parte, di una o più attività afferenti alla gestione degli appalti pubblici; conseguentemente, deve ritenersi legittimo il riconoscimento dell'emolumento anche in ipotesi di affidamento all'esterno di una delle attività tassativamente elencate nell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, purché venga remunerata solo l'attività di supporto a quest'ultima effettivamente svolta dai dipendenti dell'ente.
L'art. 113 del d.lgs. 50/2016 non contiene alcuna disposizione nel senso della necessaria previsione di un valore minimo d'importo a base di gara per l'applicazione degli incentivi.
In allegato la Deliberazione della Corte dei Conti