È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.141 del 19 giugno 2023 il decreto 17 aprile 2023, n. 73 (in allegato) del Ministero dell'interno, “Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)”.
Il regolamento, che entrerà in vigore il 4 luglio prossimo, disciplina per il Ministero dell'interno la costituzione del fondo, in attuazione dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - vecchio codice dei contratti pubblici - nonché le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, da attribuire al personale di qualifica non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, svolge funzioni tecniche nel quadro delle procedure di cui all'articolo 2.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel codice.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il regolamento si applica, salvi i casi di cui all'articolo 113, comma 2, secondo periodo, del codice, ai contratti di:
a) lavori, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché quelli di manutenzione ordinaria qualora questi ultimi risultino di particolare complessità;
b) servizi e forniture, nel caso in cui, anche nel corso dell'esecuzione, ne sia nominato il direttore, sempreché tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.
I lavori di manutenzione ordinaria sono individuati, anche per sopravvenute esigenze purché nei limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.
In caso di contratti misti, si applicano le disposizioni relative al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.
In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.
Il regolamento si applica altresì agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, nonché a quelli affidati mediante le procedure negoziate di cui all'articolo 63 del medesimo codice. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice.
Il regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice, anche se eseguiti o non ancora conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del codice fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.