Anche gli studi professionali possono beneficiare dell'incentivo giovani genitori previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. 19 novembre 2010.
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nell'interpello n. 16/2016 in risposta a un quesito del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.
Secondo il Ministero è “possibile utilizzare una nozione di imprenditore/datore di lavoro intesa in senso ampio, ovvero connessa a “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato”, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell’incentivo giovani genitori (cfr. sent. Corte di Giustizia del 16 ottobre 2003 – causa C/32/02; Direttiva Ue 98/59/CE; risposte ad interpello ML nn. 10 e 33/2011)”.
INCENTIVO “GIOVANI GENITORI”. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. citato, nell’ambito delle risorse finanziarie individuate dall’art. 1, comma 73, L. n. 247/2007, come modificato dall’art. 2, comma 50, L. n. 191/2009, è riconosciuto un incentivo alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, del valore massimo di 5.000 euro per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa.
Le suddette assunzioni devono riguardare, nello specifico, soggetti di età non superiore a 35 anni, genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, rispetto ai quali risulti in corso o cessato un rapporto di lavoro a tempo determinato, in somministrazione, intermittente, ripartito, di inserimento, accessorio ovvero una collaborazione a progetto, nonché coordinata e continuativa; ciò al fine di assicurare una occupazione stabile ai suddetti soggetti, indipendentemente dal settore economico/produttivo d’impiego.