Il Presidente della Provincia di Modena ha formulato la seguente richiesta di parere alla Corte dei conti: “Preso atto degli artt. 101 comma 3, lett. d) e 113 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene legittimo riconoscere gli incentivi spettanti ai sensi dell’art. 113 ai dipendenti interni dell’Amministrazione anche al personale dell’ufficio di Direzione Lavori che svolge il ruolo di coordinatore per l’esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/2008?”
Con la Deliberazione n. 7/2021/PAR, Adunanza del 3 febbraio 2021, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha espresso il proprio parere enunciando i seguenti principi:
- nel caso in cui il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in materia di sicurezza, svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il compenso incentivante ammissibile ai sensi dell’art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la funzione di direzione dei lavori remunera tutte le attività svolte dal direttore dei lavori, ivi compreso il coordinamento per l’esecuzione dei lavori;
- nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori e le stesse siano affidate ad un direttore operativo che lo coadiuva ai sensi dell’art. 101, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si rientra nel caso previsto dall’art. 113, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che inserisce tra i potenziali beneficiari dell’incentivo per funzioni tecniche anche i collaboratori dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2 del medesimo art. 113.
In allegato la Deliberazione n. 7/2021/PAR
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