Nella Gazzetta Ufficiale n.257 del 3 novembre 2016 è stato pubblicato il regolamento (decreto 29 settembre 2016, n. 200 del Ministero dell'Ambiente) recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
Il decreto legislativo n. 105/2015, in vigore dal 29 luglio 2015, ha recepito la Direttiva 2012/18/UE, la cosiddetta “Seveso III”, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (LEGGI TUTTO).
In particolare, gli articoli 21 e 32 del predetto decreto prevedono rispettivamente che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisca le modalita' di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, da adottarsi con regolamento, e che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non trova più applicazione l'allegato G al decreto legislativo medesimo.
Il regolamento pubblicato nella G.U. del 3 novembre scorso, in vigore dal 18 novembre 2016, disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Per “popolazione” si intendono le persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonche' gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna.
FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE. L'articolo 3 del regolamento stabilisce che il Prefetto, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita' idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
Con le medesime modalita', il Prefetto consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterna.
Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita', anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:
a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
b) la natura dei rischi;
c) le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
d) le autorita' pubbliche coinvolte;
e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
f) le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
Le informazioni sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima dell'inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione puo' presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto ai fini della consultazione stessa.