All’articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».
Lo dispone il comma 2 dell'articolo 4 della Legge europea 2019-2020 (Legge 23 dicembre 2021 , n. 238) pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 17 gennaio ed entrata in vigore ieri 1 febbraio.
FIAIP DEPOSITA DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA. “Tutte le attività di mediazione si contraddistinguono dal punto di vista giuridico dai basilari principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza tra i soggetti in campo, pertanto è incomprensibile la previsione di tale ulteriore incompatibilità, che si pone in totale contrapposizione con le raccomandazioni Europee orientate ad agevolare il modello dell’Agenzia Immobiliare Multidisciplinare a beneficio del mercato e a tutela della collettività, assoggettando, in tal modo, il nostro Paese al rischio concreto di gravi sanzioni”, ha dichiarato Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale FIAIP (Federazione Italiana Agenti immobiliari professionali). FIAIP ha depositato una denuncia alla Commissione Europea, che si basa su due principi cardine: il primo è che, in tutti gli altri Stati Europei, non vige il regime di incompatibilità tra mediatori del credito e agenti immobiliari penalizzando di fatto il nostro Paese; il secondo che, per la legge Italiana, il mediatore non ha interessi di parte nell’operazione intermediata, ma come da Codice Civile, esso è terzo ed equidistante tra i contraenti. È proprio la terzietà che caratterizza il mediatore che gli impedisce di essere in conflitto di interesse.
“Non si comprende – conclude Baccarini – anzi, amareggia molto, registrare come, nel nostro Paese, alcune Associazioni di categoria abbiano prima lavorato e poi gioito per l’introduzione di una norma che, di fatto, preclude delle opportunità di lavoro agli agenti immobiliari determinando un passo indietro nella visione Europea dell’Agenzia Immobiliare Multidisciplinare, limitandone l’erogazione di utili servizi a danno del mercato e disattendendo le moderne esigenze della clientela. Singolare il fatto che proprio mentre queste Associazioni festeggiavano, la prima Società di mediazione creditizia in Italia, sia stata acquistata da una società estera che fa del connubio tra agenti immobiliari e mediatori del credito la sua forza.”
SODDISFAZIONE DEI MEDIATORI CREDITIZI. Di parere opposto le associazioni dei mediatori creditizi Fimaa, Assomea e Assoprofessional: “Il legislatore ha posto definitivamente chiarezza ad una situazione di ambiguità che aveva visto poche società di mediazione creditizia contrattualizzare anche gli agenti immobiliari tra i propri collaboratori, a danno dell’indipendenza e terzietà degli agenti immobiliari e di conseguenza a danno degli interessi della stessa categoria e dei clienti-consumatori.
Il nuovo emendamento si colloca nell’ambito del principio comunitario di separatezza tra le attività del comparto dei servizi finanziari, già ben definito da rigorose e specifiche discipline, e quelle del comparto immobiliare, escludendo che vi possa essere commistione tra l’esercizio delle rispettive attività, ed evitando così pericolose ed inopportune concentrazioni e soprattutto conflitti di interesse, portando così maggiore chiarezza nel mercato”, conclude la nota congiunta.