Fisco

Indebite compensazioni e frodi fiscali mediante l’illecita somministrazione della manodopera nel settore degli appalti: il Mef risponde a una interrogazione

L’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizio caratterizzate da prevalente utilizzo della manodopera rese nell’ambito di contratti d’appalto e simili, non ha trovato applicazione in quanto la Commissione UE ha negato l’autorizzazione ad introdurre tale misura di deroga

giovedì 9 settembre 2021 - Redazione Build News

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L’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizio caratterizzate da prevalente utilizzo della manodopera rese nell’ambito di contratti d’appalto e simili, non ha trovato applicazione in quanto la Commissione UE, con la Comunicazione COM (2020) 243 del 22 giugno 2020, ha negato l’autorizzazione ad introdurre tale misura di deroga.

Lo ha ricordato la sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra, nella sua risposta di ieri all'interrogazione 5-06250 Fragomeli in commissione finanze della Camera, in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 3 e all’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019, con le quali sono state introdotte misure volte a contrastare le indebite compensazioni e le frodi fiscali realizzate mediante l’illecita somministrazione della manodopera nel settore degli appalti.

In proposito, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere gli aggiornamenti in merito all’applicazione delle disposizioni richiamate e alla reale efficacia delle medesime in termini di contrasto e recupero dell’evasione – anche tenuto conto degli effetti prodotti sull’economia dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e chiedono di sapere e si intendano adottare particolari iniziative per il miglioramento della normativa, alla luce delle esperienze maturate in questi anni, volte in particolare a semplificare le procedure amministrative, attraverso gli strumenti della fatturazione elettronica e del tracciamento dei pagamenti, a tal fine investendo sulla digitalizzazione e l’interoperabilità delle banche dati dei soggetti istituzionali coinvolti.

LA RISPOSTA DELLA SOTTOSEGRETARIA GUERRA. “L’articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha previsto nuove modalità per l’utilizzo dei crediti in compensazione tramite modello F24.

In base alla relazione tecnica, alle disposizioni previste dall’articolo 3 sono collegati effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato, in termini di minore spesa per compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette, pari a 1.084 milioni di euro per l’anno 2020 e 878 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

L’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto specifiche misure per il contrasto delle frodi fiscali nell’ambito di contratti di appalto per importi annui superiori a 200 mila euro, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente.

In base alla relazione tecnica, alle disposizioni dell’articolo 4 sono collegati effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato, in termini di minore spesa per compensazioni di crediti IVA e maggiori entrate per IVA e imposte dirette, pari a 453 milioni di euro per l’anno 2020, 909,8 milioni di euro per l’anno 2021 e 713 milioni di euro dall’anno 2022.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate fa presente che, in relazione al contrasto del fenomeno delle indebite compensazioni in termini generali, all’esito della costante attività di analisi del rischio svolta dalle sue articolazioni, è stata riscontrata una significativa diminuzione nell’utilizzo in compensazione di falsi crediti IVA, indicati nella dichiarazione annuale da società prive di struttura e compensati fraudolentemente attraverso l’istituto dell’accollo.

È stata, invece, registrata una crescita costante, specialmente nel corso dell’anno 2020, di indebite compensazioni con crediti falsi di natura agevolativa, primo fra tutti quello concesso per investimenti in ricerca e sviluppo.

Nello specifico, si evidenziano forti criticità nei settori caratterizzati da un utilizzo intenso di manodopera, tra i quali quello della pulizia e della logistica.

Particolarmente efficaci si sono comunque rivelate le misure di contrasto ai fenomeni di indebita compensazione e illecita somministrazione di manodopera, introdotte dal citato decreto-legge n. 124 del 2019.

In particolare, l’articolo 2 stabilisce che per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.

Al riguardo, la novità normativa, abbinata agli strumenti di analisi del rischio della partite Iva in uso all’Agenzia delle entrate, consente di bloccare le indebite compensazioni effettuate da società prive di mezzi e di struttura, costituite con il solo fine di porre in essere falsi crediti.

Per quanto concerne l’andamento delle compensazioni dei crediti relativi alle imposte dirette negli anni 2019 e 2020, l’Agenzia delle entrate riferisce che le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette, per importi annui superiori a 5 mila euro, sono state pari a 4.913 milioni di euro nel 2019, a fronte di 4.150 milioni di euro nel 2020, con una riduzione di circa 763 milioni di euro (-15,5 per cento). È ragionevole presumere che tale riduzione sia dovuta soprattutto alle sopra descritte disposizioni introdotte con l’articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019.

Si rileva, inoltre, in merito alle misure per il contrasto delle frodi fiscali nell’ambito di contratti di appalto, che nell’esperienza operativa maturata, è stato appurato che il sistema di controllo elaborato dal legislatore, e demandato ai committenti per il riscontro del corretto versamento delle ritenute da parte di appaltatori e subappaltatori, si è rivelato efficace nelle seguenti aree di intervento:

- deterrenza delle condotte illecite, dovuta alla intensificazione, da parte dei committenti, della due diligence sui propri fornitori, selezionando così quelli più virtuosi e determinando minori rischi di perdita di gettito erariale;

- prova della consapevolezza in capo ai committenti, utilizzatori della manodopera, delle condotte illecite perpetrate lungo la filiera produttiva, nei casi in cui il controllo previsto dalla norma non sia stato operato ovvero sia stato aggirato fraudolentemente.

Si segnala, altresì, che, sul piano operativo, l’Agenzia delle entrate dedica significative risorse delle proprie strutture antifrode ai fini della costante analisi dei settori economici connotati da un maggior rischio in materia e per il conseguente avvio delle attività di controllo sul territorio: queste ultime sono condotte, frequentemente, con il coordinamento dell’Autorità giudiziaria ed in sinergia con la Guardia di Finanza.

Per quanto, invece, attiene alla richiesta dall’interrogante in merito alla necessità di « adottare particolari iniziative per il miglioramento della normativa, alla luce delle esperienze maturate in questi anni, volte in particolare a semplificare le procedure amministrative, attraverso gli strumenti della fatturazione elettronica e del tracciamento dei pagamenti, a tal fine investendo sulla digitalizzazione e l’interoperabilità delle banche dati dei soggetti istituzionali coinvolti », deve evidenziarsi che il Piano nazionale di ripresa e resilienza preveda significativi investimenti per la modernizzazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

In tale contesto, la riforma del settore fiscale sarà orientata:

- alla semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e le imprese;

- alla digitalizzazione dei servizi;

- alla massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile, attraverso un esteso utilizzo e una piena interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Infine, in merito alle specifiche informazioni richieste dagli Onorevoli interroganti deve rilevarsi che l’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizio caratterizzate da prevalente utilizzo della manodopera rese nell’ambito di contratti d’appalto e simili, prevista dal citato articolo 4, comma 3, non ha trovato applicazione in quanto la Commissione UE, con la Comunicazione COM (2020) 243 del 22 giugno 2020, ha negato l’autorizzazione ad introdurre tale misura di deroga”.

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