Con la circolare n. 94 del 2021, lo scorso 30 giugno, l’Inps ha reso note le indicazioni operative per la richiesta dell’ISCRO. L’ISCRO è l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa nata in seno alla Consulta del Lavoro Autonomo del CNEL ed approvata nella legge di bilancio 2021.
I beneficiari sono i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, che presentino i seguenti requisiti: a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza; c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro (corrispondente al reddito che può essere percepito da un lavoratore dipendente senza che questi influisca sullo stato di disoccupazione), annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente; e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate. Il relativo importo non può in ogni caso superare il limite degli 800 euro mensili e non può essere inferiore ai 250 euro mensili. Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
La domanda deve essere presentata dal lavoratore all’Inps, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. Solo per l’anno 2021 la domanda potrà essere presentata a decorrere dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021. L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti, mentre l’Agenzia delle Entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
L’erogazione dell’indennità in esame è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
L’indennità ISCRO è poi incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e con il Reddito di cittadinanza. L’indennità è altresì incompatibile con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. (fonte: Confprofessioni)
In allegato la circolare dell'Inps