Aumentano le attività che saranno interessate dai nuovi Isa, gli indici di affidabilità del Fisco che sostituiranno i “vecchi” studi di settore. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, vengono individuate le ulteriori attività economiche, suddivise per settore, per le quali saranno elaborati gli indici. Anche questi Isa saranno applicati a partire dal periodo d’imposta 2018, previa approvazione del Ministero dell’Economia e delle finanze tramite decreto, e stabiliranno, in una scala da 1 a 10, il grado di “affidabilità” di circa 4 milioni di operatori economici interessati.
I NUOVI INDICI ISA. Sono 105 i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che saranno sottoposti al vaglio del Ministro dell’Economia e delle Finanze; di questi, 23 riguardano attività economiche che attualmente sono soggette esclusivamente a parametri. I nuovi indici si suddividono così: 2 sono relativi ad attività economiche del settore dell’agricoltura, 22 sono relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, 44 riguardano il settore dei servizi, 14 le attività professionali e 23 attività economiche del settore del commercio. A questi si aggiungono i 69 indici già approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 23 marzo 2018.
I BENEFICI DEGLI ISA. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati introdotti per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. I contribuenti che risulteranno “affidabili” agli Isa avranno accesso a importanti benefici premiali. Per esempio, verranno esclusi dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo o vedranno limitarsi l’applicazione degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito. Inoltre, è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Infine, ci sarà l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro.
Il Provvedimento del 07/05/2018 del direttore Agenzia delle Entrate