Il provvedimento del 23 giugno 2022, firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, si colloca nel solco di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014, che ha avviato un percorso di cambiamento dei rapporti tra il Fisco e i contribuenti, in cui è previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente.
Tali elementi e informazioni hanno la finalità di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, per assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili per rimediare a eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
In particolare, nelle comunicazioni Isa vengono date indicazioni ai contribuenti al fine di sollecitare possibili comportamenti, ossia:
- evitare errori nella campagna dichiarativa in corso di svolgimento
- correggere gli errori segnalati aderendo all’istituto del ravvedimento operoso
- fornire indicazioni e chiarimenti all’amministrazione finanziaria attraverso l’apposito software di dialogo, disponibile sul sito dell’Agenzia.
I contribuenti, personalmente o attraverso i loro intermediari delegati, possono prendere visione della comunicazione di anomalia di cui sono destinatari consultando il cassetto fiscale, mediante i servizi telematici delle Entrate.
Le anomalie, inoltre, sono trasmesse via Entratel anche all’intermediario, nel caso in cui il contribuente abbia optato, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, per l’invio a quest’ultimo di tutte le comunicazioni che lo riguardano.
All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia di ciascun utente, accessibile con le credenziali Spid, Cie, Cns o, nei casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline, viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti indicati dal contribuente, un messaggio di posta elettronica e/o un sms (Short message service) o di posta elettronica certificata (Pec), con cui l’amministrazione comunica la pubblicazione dell’avviso nel cassetto fiscale del contribuente interessato.
Per fornire eventuali chiarimenti e precisazioni all’Agenzia in relazione alla comunicazione ricevuta, i contribuenti e i loro intermediari, possono utilizzare, come “canale dedicato”, lo specifico software “Comunicazioni anomalie 2022”, disponibile sul sito dell’Agenzia, nella sezione “Isa (Indici sintetici di affidabilità)”, senza necessità di attivare altri tipi di contatto con gli uffici delle Entrate.
Da segnalare, che il software di quest’anno permette anche di selezionare delle risposte predefinite, oltre, naturalmente, alla possibilità di compilare il campo in cui fornire eventuali chiarimenti e precisazioni.
Nel caso in cui il contribuente riconosca gli errori e le omissioni eventualmente commesse, ha la possibilità di regolarizzarli, usufruendo del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997) e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Nel dettaglio, con la specifica tecnica contenuta nell’allegato 1, il provvedimento individua i criteri, elencati per ordine di ipotetico rischio, in base ai quali sono state predisposte le comunicazioni di anomalia nei dati degli Isa.
In particolare, sono state definite 23 diverse tipologie di casi, così suddivise:
- 11 relative esclusivamente alle attività di impresa
- 5 esclusivamente ad attività professionali
- 7 a entrambe le tipologie di reddito.
Uno degli elementi di novità della campagna informativa di quest’anno è rappresentato dal fatto che, in discontinuità con il passato, nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più di una tipologia di anomalia, verrà elaborata una comunicazione che contiene tutte le diverse anomalie riscontrate (per le comunicazioni da pubblicare nel Cassetto fiscale, fino a un massimo di 3 anomalie) in ordine di ipotetico rischio, mentre in passato veniva segnalata solo quella ritenuta più grave.
Un altro elemento di novità, introdotto al fine di contrastare fenomeni particolarmente insidiosi correlati a un uso non legittimo dei presidi messi in campo per garantire la corretta applicazione degli Isa durante il periodo pandemico, riguarda l’individuazione di nuovi criteri selettivi (in aggiunta a quelli già precedentemente utilizzati) tra cui, in particolare, nuove fattispecie per far emergere ipotesi di ricorso improprio a cause di esclusione dall’applicazione degli Isa.
I nuovi criteri selettivi correlati alle cause di esclusione Covid riguardano:
- i soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2020, indicando nel modello Redditi 2021, la causa di esclusione “16 - Soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019”, pur avendo iniziato l’attività precedentemente
- i soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2020, indicando nel modello Redditi 2021, la causa di esclusione “17 - Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2020 allegata alle “Istruzioni parte generale Isa””, ma dichiarano, nel medesimo modello, un codice Ateco diverso da quelli previsti nella citata Tabella 2.